Revoca della gara da organo incompetente e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Sardegna n. 1196 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento in concessione gestite da una centrale unica di committenza, il potere di autotutela sugli atti di gara spetta esclusivamente all’organismo che ha adottato la determinazione conclusiva di aggiudicazione, in applicazione del principio del contrarius actus. È pertanto viziato da incompetenza il provvedimento di revoca adottato dal Comune che, pur titolare della sola committenza sostanziale, non abbia emanato l’atto finale della procedura. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, conseguente al soddisfacimento integrale dell’interesse del ricorrente, non preclude al giudice di rilevare l’illegittimità del provvedimento impugnato ai fini della regolazione delle spese, che vanno poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla procedura, indetta dal Comune, per l’affidamento in concessione delle aree destinate al parcheggio a pagamento, gestita dalla centrale unica di committenza istituita presso la Comunità Montana. All’esito della gara, la CUC adottava la determinazione di aggiudicazione in favore della società.

Successivamente, il Comandante della Polizia Locale del Comune adottava una determinazione di revoca in autotutela della procedura e richiedeva alla CUC la revoca e l’annullamento della determinazione a contrarre e dell’aggiudicazione. La società impugnava tali atti davanti al TAR, ottenendo in fase cautelare un’ordinanza di accoglimento. Dopo la sottoscrizione del contratto di concessione, la ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente, con memoria e successiva replica, ha rappresentato l’avvenuta stipula del contratto di concessione, con conseguimento dell’integrale soddisfazione dell’interesse azionato in giudizio. Di tale sopravvenienza il Tribunale prende atto, dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

La cessazione non esaurisce però la cognizione del giudice sul versante delle spese. Il Collegio richiama e fa proprio il decisum della fase cautelare e ne trae argomento per la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. La censura di incompetenza avanzata in ricorso è condivisibile: il provvedimento di ritiro è stato adottato da un organo – il Comandante della Polizia Locale – privo del relativo potere.

Lo svolgimento della gara era stato affidato alla Comunità Montana in veste di centrale unica di committenza, che aveva emanato la conclusiva determinazione di aggiudicazione della concessione. Ne deriva che soltanto a tale organismo competeva il correlativo potere di autotutela sugli atti di gara, in applicazione del principio del contrarius actus, espressamente richiamato dal Tribunale.

Su queste basi il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune alla rifusione delle spese, liquidate complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti delle controinteressate non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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