Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per i crediti pecuniari (TAR Calabria n. 775 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del dictum giurisdizionale, non potendo limitarsi a non costituirsi. La domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La somma è determinabile nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La refusione delle spese del giudizio di ottemperanza è affidata, in caso di ulteriore inerzia, al Commissario ad acta, al fine di evitare un secondo giudizio esecutivo.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno agito per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che, confermando il nesso causale tra l’emotrasfusione e il virus HCV, ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere l’indennizzo per la settima categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, oltre interessi e spese di lite.
Il titolo è stato notificato al Ministero mediante PEC il 01/03/2023 ed è passato in giudicato, come attestato in atti. Decorso inutilmente il termine di legge, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione: il giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996. Sul punto richiama la giurisprudenza amministrativa che ne impone l’osservanza, citando Consiglio di Stato, sez. V, n. 2257 del 2015 e sez. IV, n. 1772 del 2015.
Accertato che la pubblica amministrazione non ha fornito prova dell’esecuzione, onere che grava su di essa secondo Cass. SS.UU. n. 12533/2001, il Tribunale ritiene integrati i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il riferimento è a Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e alla novella introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità o cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.
La somma decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta, che priva l’amministrazione del potere esecutivo. Sul punto il Collegio richiama TAR Roma, sez. II, n. 5621 del 2017, TAR Trento, sez. I, n. 202 del 2018 e TAR Napoli, sez. VII, n. 298 del 2019.
Il Tribunale ordina quindi l’esecuzione nel termine di trenta giorni e nomina sin d’ora, per la persistente inottemperanza, il Dirigente Generale competente del Ministero della Salute quale Commissario, senza compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014. In caso di mancata refusione, alla corresponsione provvede il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e per ragioni di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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