Accesso agli atti e silenzio-diniego: la convocazione non soddisfa l’istanza (TAR Lazio n. 377 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, la convocazione del richiedente presso gli uffici dell’amministrazione, in quanto manifesta la disponibilità a soddisfare l’istanza ostensiva, equivale di regola al provvedimento di accoglimento della stessa. Tale equivalenza non opera, tuttavia, quando l’accesso non si svolga per fatto ascrivibile alla stessa amministrazione. In questa ipotesi il richiedente non ha conseguito la disponibilità del documento e sulla sua istanza si forma il silenzio-diniego ai sensi dell’art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990. Il giudice amministrativo, adito ex art. 116 cod. proc. amm., accerta allora il diritto all’ostensione e ordina all’ente di consentire l’accesso integrale alla documentazione richiesta entro un termine determinato, con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente, utilizzatore in locazione finanziaria di un immobile e legale rappresentante della società che ne è conduttrice, chiedeva al Comune di Latina di prendere visione ed estrarre copia della documentazione contenuta nei fascicoli relativi a un permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2006. La finalità dichiarata era duplice: verificare la situazione giuridico-amministrativa dell’immobile e delle parti comuni, e valutare la possibilità di eseguire interventi edilizi fruendo delle agevolazioni regionali.
L’ente, con una prima comunicazione, riconosceva la legittimazione del richiedente e differiva di dieci giorni l’esercizio del diritto ai sensi degli artt. 6 e 9 del d.P.R. n. 184/2006, per consentire ai controinteressati di intervenire nel procedimento. Convocava poi l’interessato per il giorno fissato, ma in quella sede i funzionari opponevano che l’accesso non era esercitabile perché i controinteressati non erano stati ancora avvisati. Il Comune non si costituiva in giudizio, né lo faceva la società controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo la posizione soggettiva del ricorrente e la sussistenza di un interesse qualificato, concreto, diretto e attuale, alla luce dell’art. 22, comma 1, lett. b), e dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990. Lo spessore di tale posizione è ricavato dalla stessa condotta dell’amministrazione, che nella comunicazione richiamata aveva riconosciuto il richiedente quale soggetto interessato alla verifica di eventuali diritti lesi nel procedimento di sanatoria.
Il Tribunale valorizza poi il nesso funzionale tra documentazione e finalità ostensiva: la conoscenza degli atti è necessaria per determinare la condotta da intraprendere in relazione all’immobile e al procedimento concluso nel 2006. Rileva, inoltre, che nel caso concreto non emerge alcuna delle tassative ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di accesso previste dalla legge, né il Comune ne ha allegato alcuna.
Sul punto centrale della controversia, il Collegio non nega il principio generale secondo cui l’invito presso la sede dell’ente, denotando la disponibilità a soddisfare l’istanza, equivale di norma al provvedimento di accoglimento. Richiama in proposito T.A.R. Campania, Napoli, I, n. 346/2024 e T.A.R. Lazio, I-ter, n. 13695/2024. Osserva però che nel caso concreto l’accesso non ha potuto aver luogo per fatto ascrivibile all’amministrazione, ossia per l’asserita necessità di notiziare i controinteressati.
Le allegazioni del ricorrente su questo passaggio, definite puntuali e concordanti, non sono state né confutate né contestate dal Comune, neppure costituitosi. Da ciò il Tribunale trae due conseguenze: il ricorrente non ha ottenuto la documentazione e sulla sua istanza si è effettivamente formato il silenzio-diniego ai sensi dell’art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990. Il ricorso è quindi accolto.
In accoglimento, il Collegio accerta il diritto all’ostensione integrale degli atti relativi al fascicolo indicato e ordina al Comune di consentire l’accesso in forma completa degli allegati, mediante estrazione di copia, con oneri di segreteria a carico del richiedente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Comune è condannato alle spese di lite e al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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