Spese distratte al difensore: solo il procuratore antistatario agisce in ottemperanza (TAR Toscana n. 1731 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per effetto della distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. si instaura tra difensore distrattario e parte soccombente un rapporto autonomo, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso. Ne deriva che il procuratore antistatario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. La parte vittoriosa, in proprio, difetta di legittimazione attiva in relazione alla statuizione sulle spese, con conseguente inammissibilità del ricorso in parte qua. Il difetto riguarda anche il previo compimento degli atti propedeutici, tra cui la notifica del titolo esecutivo quale procuratore distrattario e il decorso del termine dilatorio.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pisa, Sez. Lavoro, con sentenza n. 386 del 16 luglio 2024, l’accertamento del diritto alla Carta elettronica del docente di cui alla legge n. 107/2015 per più anni scolastici, con condanna del Ministero al pagamento di € 3.000,00 complessivi, oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.029,50, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Non ottenuto il pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo la condanna del Ministero al versamento delle spese in favore dei procuratori antistatari e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. In udienza il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in ordine alla statuizione sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della legittimazione attiva rispetto al capo della sentenza ottemperanda che ha condannato il Ministero al pagamento delle spese con distrazione. Richiamando un indirizzo che definisce condivisibile e costante, il TAR osserva che il rapporto tra difensore distrattario e parte soccombente è autonomo e si affianca, nei limiti della somma liquidata, a quello tra cliente vittorioso e procuratore.

Da tale autonomia discende che il solo difensore distrattario può intimare il precetto di pagamento e richiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Il Collegio richiama in proposito Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010 e ulteriori pronunce di merito, tra cui TAR Milano, Sez. III, n. 2148 del 2025.

Applicando il principio, il TAR rileva che i procuratori della ricorrente avrebbero dovuto assumere la veste di ricorrenti in proprio e, a monte, notificare all’amministrazione il titolo esecutivo quali procuratori distrattari, anche al fine dell’utile decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto inammissibile in parte qua.

Per il resto il ricorso è ammissibile e fondato. Il Collegio verifica la notifica della sentenza al Ministero in data 16 luglio 2024, l’inutile decorso del termine di 120 giorni e il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pisa il 24 gennaio 2025. Ordina quindi al Ministero di conformarsi al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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