Accesso agli atti: silenzio-diniego e indennizzo da ritardo non spettano (TAR Puglia n. 592 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi, decorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, si forma un tacito provvedimento di diniego, qualificato dall’ordinamento come silenzio qualificato. La domanda con cui l’interessato contesta l’inerzia dell’amministrazione va qualificata come azione di accertamento del diritto all’accesso ex art. 116 c.p.a., anche quando il ricorrente abbia richiamato l’art. 117 c.p.a.. La fattispecie dell’indennizzo da ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 non opera nelle ipotesi in cui venga in rilievo un silenzio qualificato, per espressa previsione normativa. È inammissibile, per difetto di interesse, la richiesta di ostensione di un documento formato dalla stessa parte istante.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ricevuto la comunicazione con cui la Prefettura di Taranto disponeva la sospensione per tre anni del porto d’armi ad uso caccia. Avverso quel provvedimento proponeva ricorso al Prefetto ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971. Successivamente presentava istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo copia del ricorso al Prefetto e della decisione adottata dal Prefetto sulla relativa pratica.
Non ottenendo riscontro, il ricorrente adiva il TAR Puglia per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e per il risarcimento del danno da ritardo. L’Ufficio Territoriale del Governo di Taranto si costituiva in giudizio; la Prefettura non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riqualifica anzitutto l’azione. Il ricorrente aveva richiamato l’art. 117 c.p.a. e il silenzio-inadempimento, ma la domanda, tempestivamente proposta, va più correttamente inquadrata nell’art. 116 c.p.a., avendo ad oggetto l’accertamento del diritto all’accesso alla documentazione richiesta. Sull’istanza si era infatti formato un tacito diniego per decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.
Nel merito, il Tribunale esclude l’interesse all’ostensione del primo documento richiesto, ossia la copia del ricorso al Prefetto. Si tratta di un atto formato dalla stessa parte istante: la pretesa è pertanto inammissibile in parte qua, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Quanto alla copia della decisione prefettizia, la domanda è improcedibile. Dalla relazione depositata dall’amministrazione emerge che nessun provvedimento è stato adottato sul ricorso gerarchico, fermo restando il silenzio-rigetto previsto dall’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971. Non vi è dunque alcun atto da ostendere.
Il Collegio respinge infine la domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo da ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990. La norma, per espressa previsione della legge, non si applica alle ipotesi in cui venga in rilievo un silenzio qualificato dall’ordinamento, quale è quello formatosi sull’istanza di accesso.
Il ricorso è quindi respinto integralmente. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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