Accesso agli atti di gara, competenza nel luogo della stazione appaltante (TAR Lombardia n. 2040 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avverso il parziale diniego di accesso ai documenti amministrativi, anche quando riguardi atti di gara, non costituisce giudizio di impugnazione del provvedimento per vizi di legittimità, ma azione volta all’accertamento della spettanza del diritto all’ostensione, che assurge a bene della vita autonomo rispetto alle posizioni sostanziali sulle quali l’esigenza conoscitiva si innesta. Ai fini della competenza territoriale trova pertanto applicazione il criterio ordinario dell’art. 13, comma 1, c.p.a., che assume a riferimento la sede dell’amministrazione o del soggetto equiparato che ha emanato l’atto e detiene i documenti. Il criterio dell’efficacia spaziale non può essere sostituito da quello della sede legale del soggetto istante, non previsto dall’ordinamento e privo di valore selettivo; esso rileva solo se la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti esclusivamente nell’ambito di un diverso Tribunale periferico.

Il Fatto

Una società, mandataria di un costituendo raggruppamento, partecipa alla gara europea indetta da una stazione appaltante per la progettazione, realizzazione e manutenzione di componenti software, articolata in due lotti. All’esito delle operazioni si colloca al settimo posto in graduatoria. Con due distinte istanze, presentate sul Portale Acquisti, chiede l’accesso alla documentazione amministrativa, alle offerte tecniche ed economiche, ai verbali di gara e alla corrispondenza intercorsa, dichiarando di voler tutelare i propri interessi in sede giudiziale.

La stazione appaltante accoglie solo parzialmente le richieste e nega l’ostensione dei restanti documenti, non ravvisando, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale in capo alla settima classificata. La società impugna i dinieghi davanti al TAR Lombardia, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’accesso. La resistente eccepisce l’incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. L’art. 13, comma 1, c.p.a. enuclea due criteri: quello della sede dell’autorità che ha adottato l’atto e quello dell’efficacia diretta limitata all’ambito regionale. Secondo l’Adunanza Plenaria n. 13/2021, richiamata insieme alle decisioni dell’Adunanza Plenaria n. 33 e n. 34 del 2012, il criterio dell’efficacia spaziale opera solo quando la potestà pubblicistica esplichi i propri effetti esclusivamente nella circoscrizione di un Tribunale periferico.

La ricorrente invoca tale criterio sostenendo che gli effetti del diniego si esauriscano in Lombardia, dove ha sede legale. La tesi non convince. Il giudizio riguarda la materia dell’accesso agli atti: non si tratta di impugnazione per vizi di legittimità, ma di azione diretta all’accertamento del diritto all’ostensione, come chiarito dalla giurisprudenza citata (TAR Piemonte n. 965/2021, TAR Campania n. 1165/2016, TAR Lazio n. 2297/2023).

Il diritto all’accesso costituisce bene della vita autonomo, tutelabile separatamente dalle posizioni sottostanti. Nella materia dei contratti pubblici la controversia sul rigetto dell’istanza non attiene in via diretta al rapporto contrattuale, ma all’esercizio del diritto disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. Competente è dunque il Tribunale della sede dell’organo che ha emanato l’atto e detiene i documenti, individuato in Roma.

Il Collegio aggiunge che, anche applicando il criterio dell’efficacia spaziale, la competenza non potrebbe correlarsi alla sede legale dell’istante, criterio non contemplato e privo di valore selettivo. Rileverebbero gli effetti della procedura di gara, ancora in corso, avente ad oggetto servizi informatici destinati all’intero assetto organizzativo della stazione appaltante, non circoscritti alla Lombardia. Non emerge che il servizio debba essere eseguito in tale Regione.

Il TAR Lombardia dichiara quindi la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma, davanti al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm.. Le spese della fase sono compensate in ragione della particolarità della questione e dell’esito in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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