Natura pubblicistica del rapporto su bene indisponibile ed esclusione della simulazione (TAR Puglia n. 586 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto instaurato su un immobile appartenente al patrimonio indisponibile dell’ente pubblico, in quanto destinato all’espletamento di un pubblico servizio ai sensi dell’art. 830 cod. civ., integra una concessione amministrativa di natura pubblicistica e non un contratto iure privatorum. Ne consegue che è radicalmente impossibile configurare la simulazione del comodato e la sua riqualificazione in una locazione di diritto privato quale contratto dissimulato. La prospettata onerosità del rapporto, dedotta in modo apodittico, non assolve l’onere di provare il patto simulatorio. Il ricorrente che si limiti a riproporre davanti al giudice amministrativo le doglianze articolate innanzi al giudice ordinario, senza enucleare specifici profili di illegittimità dell’atto concessorio, non supera il vaglio di fondatezza nel merito.
Il Fatto
Una fondazione accreditata per lo svolgimento di attività riabilitativa ha convenuto in giudizio l’azienda sanitaria locale davanti al Tribunale civile, chiedendo l’accertamento della simulazione del comodato stipulato nel 1992 avente ad oggetto un immobile comunale, la sua riqualificazione in locazione onerosa e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma pari alla differenza tra le rette asseritamente non corrisposte per pazienti disabili e il valore locativo del godimento, per un arco temporale ultratrentennale.
Il Tribunale civile, con sentenza n. 1539/2021, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, qualificando la controversia come relativa a un rapporto concessorio rientrante nella giurisdizione esclusiva dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La fondazione ha quindi riassunto il giudizio davanti al TAR ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., riproponendo le medesime censure e conclusioni già articolate davanti al giudice ordinario; l’azienda sanitaria ha eccepito la validità del rapporto, l’intervenuta prescrizione del credito e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso dichiarandolo manifestamente infondato nel merito, ritenendo di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di prescrizione. Il nodo giuridico è la qualificazione del rapporto sorto nel 1992: la ricorrente sostiene che la formale gratuità del comodato dissimuli una locazione a titolo oneroso, dalla quale deriverebbe il proprio credito.
Il TAR esclude in radice questa prospettiva. L’immobile appartiene al patrimonio indisponibile dell’ente pubblico, essendo destinato all’espletamento di un pubblico servizio, secondo la previsione dell’art. 830 cod. civ. Il rapporto non è dunque un contratto iure privatorum, ma una vera e propria concessione amministrativa di natura pubblicistica. Su questa premessa, i giudici concludono che appare radicalmente impossibile configurare la simulazione del comodato indicando la locazione privatistica quale contratto dissimulato: manca il presupposto stesso sul quale l’operazione ermeneutica della ricorrente si regge.
Il Collegio aggiunge un autonomo rilievo di ordine probatorio. La fondazione non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’esistenza del patto simulatorio, essendosi limitata ad affermare apoditticamente che il rapporto sarebbe stato connotato da elementi di onerosità. La sentenza del giudice ordinario viene richiamata come condivisibile su questo punto, in quanto resa inter partes.
Un ulteriore profilo sostiene la decisione. La ricorrente si è limitata a riproporre davanti al giudice amministrativo le stesse doglianze già articolate davanti al giudice ordinario, senza esplicitare in alcun modo quali sarebbero i profili di illegittimità della concessione amministrativa. In difetto di specifiche deduzioni, il Collegio ritiene pienamente valide ed efficaci le previsioni convenzionali contenute nella concessione.
Quanto alle spese, il TAR le compensa integralmente tra le parti, ravvisando giusti motivi nella assoluta novità della questione oggetto della causa.
Nota della Redazione
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