Giudicato di annullamento sui tetti di spesa e caducazione del contratto stipulato (Cons. Stato n. 4539 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giurisdizione esclusiva, la circostanza che la pretesa dedotta abbia natura economica non sottrae alla giurisdizione amministrativa il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di un giudicato di annullamento, che implica un nuovo esercizio del potere emendato dal vizio riscontrato. L’annullamento del provvedimento amministrativo presupposto travolge il contratto stipulato sulla sua base, poiché la capacità di diritto privato dell’ente pubblico è condizionata dal previo accertamento provvedimentale di conformità del regolamento negoziale agli interessi pubblici. La clausola di salvaguardia contenuta nel contratto non può paralizzare l’azione di ottemperanza relativa a quella parte del rapporto incisa dal giudicato, pena la lesione della pienezza della tutela giurisdizionale. Il rifiuto aprioristico di dare esecuzione al giudicato, mediante totale inerzia rispetto alla necessaria riedizione del potere, integra inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, una casa di cura privata, aveva ottenuto l’annullamento, in riforma della sentenza di primo grado, del decreto con cui il Commissario ad acta per il piano di rientro della Regione Campania aveva definito i tetti di spesa per l’ospedalità convenzionata per l’esercizio 2015/2016. Il giudicato era stato poi confermato in sede di revocazione.
La struttura sanitaria ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della sentenza di appello. Si sono costituite la Regione Campania e l’azienda sanitaria locale, eccependo il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso per violazione della clausola di salvaguardia sottoscritta nel contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando il principio secondo cui rileva il petitum sostanziale in funzione della causa petendi, il Consiglio di Stato osserva che nella specie si controverte della legittimità della riedizione del potere a seguito di giudicato di annullamento, in materia peraltro devoluta alla giurisdizione esclusiva. È quindi irrilevante che oggetto della pretesa sia una rivendicazione economica.
Analoga sorte subisce l’eccezione di inammissibilità fondata sulla clausola di salvaguardia. Sul punto è già formato un giudicato che riguarda non solo la fondatezza della pretesa, ma prima ancora la sua ammissibilità. La Corte aggiunge che la caducazione del provvedimento legittimante la stipula non può non avere effetto travolgente sul contratto, altrimenti privo del presupposto accertamento di compatibilità dell’impegno negoziale con gli interessi pubblici.
Il Collegio richiama l’indirizzo in materia di contratti di appalto, secondo cui l’annullamento giurisdizionale che travolge l’intera procedura di affidamento comporta l’automatico travolgimento del contratto, senza necessità di declaratoria di inefficacia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2023, n. 589; Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773). Viene inoltre richiamato l’orientamento che consente al giudice dell’ottemperanza di pronunciarsi sull’inefficacia del contratto ove il giudice della cognizione non vi abbia provveduto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2021, n. 788; C.g.a.r.s., 2 novembre 2024, n. 861).
Nel merito, il giudicato si era formato sul difetto di istruttoria: l’amministrazione non aveva coordinato i limiti di spesa con l’effettivo fabbisogno posto a base dell’accreditamento dei posti-letto. La tesi regionale secondo cui la nuova istruttoria non determinerebbe necessariamente un tetto maggiore potrebbe essere fondata, ma andrebbe sostenuta con un provvedimento esplicito all’esito della riedizione del potere, non con una memoria difensiva. Ciò che risulta lesivo del giudicato è il rifiuto aprioristico della sua esecuzione, cioè l’inerzia totale.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine alle parti resistenti di adottare i provvedimenti di rispettiva competenza in esecuzione del giudicato, impregiudicata ogni valutazione sui contenuti della riedizione del potere. Le spese sono poste a carico delle resistenti secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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