Accesso agli atti e soccombenza virtuale dopo l’ostensione in corso di giudizio (TAR Sicilia n. 1205 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La spontanea ostensione, intervenuta in pendenza del giudizio di accesso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., per il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente. Ai fini della regolazione delle spese il giudice amministrativo applica il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della pretesa processuale sul presupposto dell’accoglimento intervenuto. Non rileva che l’amministrazione si sia determinata all’ostensione a seguito di un autonomo riesame della vicenda, quando ciò avvenga dopo l’avvio del giudizio: le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in favore del ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore immobiliare, manifestava interesse all’acquisto di un immobile demaniale e, con istanza del 1°.03.2024, chiedeva all’Ufficio territoriale competente informazioni sulla procedura di valorizzazione e l’ostensione di una serie di atti: il provvedimento di sdemanializzazione, l’ultimo titolo concessorio o di locazione, il fascicolo d’ufficio con le relazioni tecnico-estimative e le ulteriori manifestazioni di interesse pervenute nell’ultimo anno. Precisava le finalità difensive dell’accesso. Un primo ricorso, definito con sentenza n. 2564 del 15.07.2024, veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Con successiva pec del 5.08.2024, dopo la visione del fascicolo presso gli uffici, la società individuava otto documenti dei quali chiedeva copia, sollecitando invano l’ostensione. Proponeva quindi ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per la declaratoria del diritto all’accesso e, in via gradata, per il silenzio-inadempimento. L’amministrazione resistente depositava solo in giudizio una nota-relazione del 14.10.2024 con cui motivava il diniego per ragioni di imparzialità e riservatezza, a fronte della quale la società proponeva motivi aggiunti per l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dalla documentazione prodotta in giudizio emerge l’integrale accoglimento della richiesta ostensiva. La società ricorrente ha ricevuto la documentazione il 18.03.2025, con pieno soddisfacimento dell’interesse e conseguimento del bene della vita aspirato. Da qui la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Il passaggio centrale concerne la regolazione delle spese. Il Tribunale richiama il principio della soccombenza virtuale e ritiene che l’accoglimento spontaneo dell’istanza debba essere valorizzato come indizio della fondatezza della pretesa processuale. L’ostensione è infatti avvenuta solo in seguito alla proposizione dei due ricorsi e, quindi, in pendenza del giudizio. La difesa dell’amministrazione, che invocava la compensazione per l’avvenuto riesame seguito a parere legale, non è stata accolta sotto questo profilo.

La ragione è netta: non rileva che l’amministrazione si sia determinata a concedere l’accesso a seguito di un autonomo riesame della vicenda, poiché tale condotta si è comunque verificata dopo l’avvio del giudizio. Il ritardo nella definizione dell’istanza ha costretto la parte privata ad agire in giudizio e ha quindi prodotto un costo processuale ingiustificato. Le spese seguono pertanto la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione resistente.

La liquidazione è operata nella misura indicata in dispositivo, con condanna al pagamento di € 1.000,00 oltre oneri accessori di legge. La decisione offre così una lettura coerente del rapporto tra soddisfacimento tardivo della pretesa e allocazione dei costi del processo: l’inerzia serbata prima del ricorso, seguita dall’ostensione in corso di causa, non consente all’amministrazione di sottrarsi alle conseguenze economiche della propria condotta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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