Compensatio lucri cum damno tra risarcimento e provvidenze indennitarie per il militare (Cons. Stato n. 2357 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un unico soggetto che sia al contempo responsabile dell’illecito e obbligato alla provvidenza indennitaria per il medesimo evento, opera la compensatio lucri cum damno: il risarcimento va ridotto di quanto già erogato a titolo indennitario, per assicurare una reintegrazione completa senza duplicazioni. Dal risarcimento del danno da patologia contratta in servizio ai sensi dell’art. 2087 c.c. vanno detratte l’equo indennizzo, la speciale elargizione, l’assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio, nonché la capitalizzazione dei ratei futuri degli emolumenti periodici. Tali prestazioni, pur fondate su titoli formalmente distinti, perseguono la medesima finalità compensativa del danno alla persona. L’eccezione di compensatio costituisce eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Il principio opera sul piano della quantificazione e resta distinto dall’accertamento del nesso causale, che attiene all’an debeatur.
Il Fatto
Un caporalmaggiore scelto dell’Esercito italiano, inviato in missione in Kosovo nel febbraio 2000 e rientrato in Italia nel giugno successivo, ha contratto una patologia ematologica, diagnosticatagli nel febbraio 2001. Il Ministero della difesa ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio e lo status di vittima del dovere equiparato, erogando equo indennizzo, speciale assegno vitalizio, assegno vitalizio non reversibile e speciale elargizione.
Dopo che il Tribunale di Salerno ha declinato la giurisdizione, il militare ha riassunto la causa davanti al TAR Campania, chiedendo la condanna del Ministero al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in 500.000 euro, per la mancata adozione delle misure di protezione contro l’esposizione a uranio impoverito. Il TAR ha respinto il ricorso per difetto di prova sull’esposizione. Il militare ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello con motivazione diversa da quella del primo giudice. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame del nesso causale tra patologia ed esposizione a uranio impoverito, unica ratio della sentenza impugnata, perché la domanda è destinata al rigetto per una ragione logicamente e giuridicamente preliminare, attinente alla quantificazione del danno.
Muovendo dai principi dell’Adunanza plenaria n. 1 del 2018 e delle Sezioni unite n. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 2018, il Collegio richiama l’unicità del rapporto obbligatorio quando responsabile e obbligato indennitario coincidono. La giurisprudenza successiva ha precisato che, in caso di responsabilità ex art. 2087 c.c., vanno detratte tutte le somme corrisposte a titolo indennitario, ivi compresa la capitalizzazione dei ratei futuri degli emolumenti periodici già in godimento, che perseguono la medesima finalità compensativa.
L’eccezione di compensatio è qualificata come eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, a prescindere dalla riproposizione in appello. Nel caso concreto, le provvidenze già riconosciute — euro 263.940,63 corrisposti e capitalizzazione dei ratei futuri per euro 1.067.451,67, per un totale di euro 1.331.392,30 — eccedono di gran lunga il petitum risarcitorio.
Il Collegio svolge anche una liquidazione autonoma del danno non patrimoniale, assumendo in via ipotetica un’invalidità permanente del 55% (a fronte del 20% accertato in verificazione) e la massima personalizzazione: secondo le tabelle di Milano l’importo non supererebbe euro 687.875,00, oltre al danno biologico temporaneo; secondo la tabella unica nazionale sarebbe pari a euro 596.779,76. In entrambe le ipotesi il danno risarcibile, aumentato degli interessi compensativi, resterebbe inferiore alle provvidenze indennitarie.
Quanto alla componente patrimoniale, l’appellante non ha allegato alcun pregiudizio effettivo né una concreta incidenza sulla capacità di guadagno. Non sussistono pertanto i presupposti per la consulenza tecnica d’ufficio richiesta. Il richiamo alla disciplina del danno differenziale in materia INAIL è respinto, perché le provvidenze in esame presidiano il danno alla persona nella sua integralità. Il richiamo alle pronunce dell’Adunanza plenaria del 2025 sul nesso causale è infine ritenuto inconferente, attenendo all’an debeatur. L’appello è respinto con compensazione integrale delle spese del grado.
Nota della Redazione
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