Indennità di trasferimento militare soggetta a prescrizione quinquennale (TAR Sicilia n. 1206 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001 costituisce un diritto soggettivo riconosciuto direttamente dalla legge al personale trasferito d’autorità, rispetto al quale le determinazioni dell’amministrazione non hanno natura costitutiva. A tale emolumento si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2 del r.d. 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dalla legge n. 428/1985, e non il termine ordinario decennale. Il rinvio operato dalla legge n. 428/1985 al D.L.Lgt. n. 1278/1917 è di natura statica, con incorporazione della norma richiamata in quella rinviante. L’inerzia dell’amministrazione non impedisce il decorso della prescrizione quando il dipendente, a fronte della mancata conclusione del procedimento, non attivi i rimedi previsti e non ponga in essere atti interruttivi.
Il Fatto
Il ricorrente, brigadiere dei Carabinieri in servizio dal 1987, ha prestato servizio presso il Consolato Generale d’Italia a Istanbul tra l’agosto 2009 e l’ottobre 2013, alle dipendenze del Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri. Rientrato in Italia, con determina del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri è stato trasferito al Comando Provinciale di Ragusa. Nel gennaio 2014 ha presentato istanza per ottenere il pagamento dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001.
Non avendo ricevuto riscontro, nel 2023 ha chiesto, tramite il difensore, di conoscere lo stato del procedimento. Con nota del 18 settembre 2023 l’amministrazione gli ha comunicato l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Il ricorrente ha impugnato tale determinazione davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, il legittimo affidamento e l’inapplicabilità del termine quinquennale, invocando quello ordinario decennale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la circostanza controversa relativa alle presunte carenze documentali e alla loro comunicazione al dipendente. La questione è stata risolta in via pregiudiziale sul piano della natura del diritto vantato.
L’indennità di trasferimento deriva direttamente dalla previsione normativa, che ne circoscrive puntualmente anche il quantum. L’attività dell’amministrazione si limita alla verifica del possesso dei requisiti previsti, senza alcuna valenza costitutiva. Si tratta dunque di un diritto soggettivo e non di una mera aspettativa, come prospettato dal ricorrente, con la conseguenza che esso deve essere esercitato entro il termine prescrizionale.
Il ricorrente ha proposto tempestivamente istanza nel 2014, ma non ha posto in essere alcun atto interruttivo fino al 2023. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, egli avrebbe potuto esperire il rimedio avverso il silenzio di cui all’art. 117 c.p.a. e avrebbe dovuto attivarsi per evitare il decorso del termine prescrizionale.
Quanto al termine applicabile, il Collegio ha aderito agli arresti giurisprudenziali secondo cui l’indennità in questione è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2 del r.d. n. 295/1939, come modificato dalla legge n. 428/1985, richiamando in particolare T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 15206/2024, oltre a T.A.R. Lazio, Roma, n. 18535/2023, T.A.R. Sardegna, n. 241/2024 e T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 152/2002. Il rinvio al D.L.Lgt. n. 1278/1917 è di natura statica, e la natura indennitaria dell’emolumento non esclude l’applicazione del termine breve, trovando esso fonte nel rapporto di lavoro.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della vicenda amministrativa e del comportamento inerte tenuto da entrambe le parti nella fase procedimentale.
Nota della Redazione
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