Accesso agli atti soddisfatto in giudizio e cessazione della materia del contendere (TAR Abruzzo n. 366 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per l’accesso ai documenti amministrativi, la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta integra la piena soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice dichiara l’esito senza scrutinare nel merito la legittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, quando l’interesse azionato risulti integralmente appagato nel corso del processo. La compensazione delle spese è giustificata dalla complessità della vicenda e dall’assenza di un giudizio sul fondamento della domanda.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente, aggiudicatario di un appalto per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, ha intrapreso un contenzioso civile contro il condominio committente per far valere vizi del contratto e i danni da risoluzione. Nel gennaio 2025 ha appreso dell’affidamento dei lavori a un nuovo raggruppamento e ha chiesto al Comune l’accesso ai titoli edilizi e agli atti presupposti della nuova procedura, per documentare lo stato dei luoghi rimasti invariati.
Il Comune non ha risposto all’istanza del 16 gennaio 2025, formandosi il silenzio diniego. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accesso, chiedendo l’annullamento del silenzio e l’ordine di esibizione della documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in data 30 aprile 2025, il Comune ha accolto la richiesta e ha osteso la documentazione il successivo 6 maggio 2025. Con successiva nota del 13 giugno 2025, depositata in atti, l’amministrazione ha trasmesso i documenti residui, già richiesti con puntuale indicazione degli atti.
Il Tribunale qualifica tale condotta come soddisfazione integrale della pretesa ostensiva. La nota del 13 giugno 2025 ha appagato la richiesta di ostensione, sicché l’interesse azionato con il ricorso introduttivo risulta ormai realizzato.
La dichiarazione resa in udienza camerale dal ricorrente, che ha riconosciuto l’intervenuta soddisfazione, conferma l’esito. Il Collegio richiama l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm. quale disciplina della cessazione della materia del contendere nel rito dell’accesso.
Le eccezioni del Comune sulla carenza di legittimazione del richiedente, qualificato come quisque de populo, non vengono scrutinate. La definizione processuale prescinde dal merito, essendo l’interesse già soddisfatto. Analogo rilievo vale per la dedotta incompletezza della prima ostensione, superata dalla trasmissione successiva.
Quanto alle spese, il Tribunale ravvisa giusti motivi nella complessità della vicenda e dispone l’integrale compensazione tra le parti, in coerenza con l’assenza di un accertamento sulla fondatezza della domanda e sul contegno dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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