Accesso agli atti soddisfatto e improcedibilità del ricorso (TAR Marche n. 99 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego di accesso agli atti diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, anche mediante l’accesso diretto disposto in via istruttoria, abbia esibito tutta la documentazione richiesta dal ricorrente. Quanto ai documenti non reperiti agli atti dell’ente, la dichiarazione del responsabile del procedimento resa in verbale congiunto assume valore di attestazione dell’inesistenza del documento. Avverso tale dichiarazione il ricorrente può esperire la querela di falso, che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo. In presenza di un’istanza di accesso ampia e non sempre puntuale, e di un’amministrazione che non ha mai adottato un formale provvedimento di diniego, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.

Il Fatto

La ricorrente, società operante nel territorio del Comune di Venarotta, presentava in data 6.6.2024 una istanza di accesso riguardante una pluralità di documenti amministrativi, successivamente integrata con ulteriori richieste e precisazioni. L’amministrazione riscontrava parzialmente l’istanza con le note prot. n. 6518 del 15.07.2024 e prot. n. 7541 del 21.8.2024, senza mai adottare un formale provvedimento di diniego.

La società proponeva quindi ricorso per l’annullamento di tali note e del silenzio diniego formatosi ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’ente alla trasmissione della documentazione. Nelle more del giudizio, questo Tribunale autorizzava con l’ordinanza n. 864/2024 l’accesso diretto presso la sede comunale.

La Motivazione della Corte

All’esito dell’accesso diretto, la ricorrente dichiarava cessata la materia del contendere in relazione ai documenti acquisiti, chiedendo tuttavia che venisse dato atto in sentenza dell’inesistenza dei documenti ulteriori, non reperiti agli atti dell’ente. Il Comune, dal canto proprio, insisteva per il rigetto del ricorso o, in subordine, per la declaratoria di improcedibilità.

Il Collegio accoglie la prospettazione subordinata dell’amministrazione. Poiché attraverso l’accesso diretto la ricorrente ha ottenuto tutti i documenti di proprio interesse, il ricorso improcedibile deve essere dichiarato per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Quanto ai documenti non reperiti, il Tribunale prende atto di quanto attestato dal responsabile del procedimento nel verbale congiunto redatto in data 3.12.2024, ove si legge che non esiste agli atti d’ufficio la documentazione richiesta nei termini indicati dal ricorrente. Il Collegio rimette alla parte ricorrente la valutazione sull’opportunità di proporre querela di falso avverso tale dichiarazione, controversia che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

Sul regime delle spese, il Collegio rileva che l’istanza di accesso ha riguardato una notevole quantità di documenti, alcuni non ben identificati e altri oggetto di richieste inammissibili, come già affermato nell’ordinanza n. 864/2024. Il Comune non ha mai opposto un formale diniego e ha risposto alle plurime richieste. La ricorrente, tuttavia, ha scelto di proporre gravame anziché seguire la via maestra dell’accesso diretto, secondo il principio collaborativo ex art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, determinando un contenzioso sostanzialmente inutile e dispendioso. Le spese vengono pertanto compensate, con contributo unificato a carico della parte ricorrente che lo ha anticipato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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