Revoca dell’AUA illegittima per incertezza sul nulla-osta del Distretto Minerario (TAR Sicilia n. 2898 del 21.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione unica ambientale è illegittima quando il presupposto contestato — il mancato rilascio del nulla-osta di settore richiesto all’esercente — risulti incerto per effetto di valutazioni contraddittorie dell’amministrazione competente a renderlo. L’art. 208, comma 13, d.lgs. n. 152/2006, applicabile in quanto compatibile alle procedure semplificate di cui al d.P.R. n. 59/2013, consente la revoca solo in caso di mancato adeguamento alla diffida o di reiterate violazioni che determinino pericolo per la salute e per l’ambiente. Se l’autorità di settore, correttamente informata delle opere di ampliamento e degli esiti dei sopralluoghi, non ha ritenuto di doverle autorizzare né ha ravvisato incompatibilità con il programma estrattivo, la revoca fondata sull’assenza del nulla-osta non è sostenibile.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi in un’area di cava. Aveva ottenuto l’autorizzazione unica ambientale n. 1 del 30 giugno 2017 per l’ampliamento dell’impianto, previa determinazione favorevole della Provincia n. 231 del 26 maggio 2015. L’autorizzazione mineraria all’esercizio della cava, rilasciata dal Distretto Minerario con provvedimento n. 9/06 del 3 agosto 2006, era stata dichiarata decaduta il 30 giugno 2021.
A seguito di accertamenti del N.O.E., il Comune ha avviato il procedimento di revoca dell’AUA. La Città Metropolitana ha chiesto alla società il nulla-osta del Distretto Minerario ai sensi dell’art. 5 dell’autorizzazione mineraria, per le modifiche progettuali rappresentate dalle opere di gestione dei rifiuti. La società ha replicato che nessuna autorizzazione era dovuta; il Distretto ha confermato di non essere tenuto a rilasciarla. La Città Metropolitana ha comunque revocato la determinazione del 2015 e il Comune ha revocato l’AUA. La società ha impugnato i due provvedimenti chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda procedimentale e individua il quadro normativo nella diffida e nella revoca previste dall’art. 208, comma 13, d.lgs. n. 152/2006. L’amministrazione ha contestato alla società di non avere ottemperato alla richiesta del nulla-osta, violando la prescrizione di cui all’art. 12 della determina provinciale, che subordinava lo svolgimento dell’attività al possesso dei pareri e nulla-osta di settore, e all’art. 5 dell’autorizzazione mineraria.
Il Tribunale ritiene che la revoca vada annullata per l’incertezza del presupposto su cui si fonda. Il Distretto Minerario ha tenuto condotte non univoche: da un lato, con la nota del 2 maggio 2022, ha osservato che delle modifiche dell’impianto avrebbe dovuto esaminare gli effetti; dall’altro, con la relazione integrativa del 18 gennaio 2022, ha riconosciuto che la società aveva correttamente informato l’ufficio dell’ampliamento, riportando la maggiore area nei programmi annuali dei lavori, e che nei sopralluoghi non erano emersi profili di incompatibilità. Infine ha precisato che, dopo la decadenza dall’autorizzazione mineraria, la sola questione residua del recupero ambientale non coinvolge aspetti di natura mineraria.
Su questa base il Collegio esclude che l’amministrazione potesse revocare l’AUA per l’assenza del nulla-osta. Il Distretto era stato informato delle opere di ampliamento; l’impianto di rifiuti preesisteva nell’area di cava ed era già contemplato nella relativa autorizzazione mineraria; l’ufficio non aveva ritenuto di doverle autorizzare né aveva evidenziato incompatibilità con il programma estrattivo.
Neppure il parere espresso in conferenza di servizi sostiene la revoca: era formulato in forma ipotetica e l’eventuale rimozione delle opere avrebbe dovuto essere oggetto di specifica valutazione delle amministrazioni competenti, in ordine allo stato e al contenuto della progettazione esecutiva del recupero ambientale. Valutazione non svolta nei provvedimenti impugnati. Il Collegio richiama l’art. 3, comma 4, legge regionale n. 19/1995, che attribuisce al Comune la redazione del progetto esecutivo delle opere di recupero ambientale, e riconosce che spetta alle amministrazioni approvare la progettazione e valutare la compatibilità dell’attività di recupero con la configurazione finale dell’area.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti e salvezza della successiva attività provvedimentale. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di specifica allegazione e dimostrazione del pregiudizio, non bastando una relazione tecnica di parte; la società stessa ha riconosciuto che il danno è stato attutito dalla sospensione cautelare disposta dal C.G.A.R.S. Le spese sono compensate per la particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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