Funzioni non tariffate, soglia di incremento ancorata al costo storico 2018 (TAR Lombardia n. 505 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le funzioni non tariffate costituiscono una sovvenzione pubblica e non il corrispettivo sinallagmatico delle prestazioni rese al Servizio sanitario nazionale. La Regione determina annualmente, nell’esercizio di un’ampia discrezionalità programmatoria, l’ammontare del fondo e le modalità del suo riparto. È pertanto legittima la scelta di ancorare la soglia di incremento del 5% delle attribuzioni lorde, per ciascun erogatore privato, a quanto assegnato per l’esercizio 2018 al netto delle funzioni non più attuali, senza valorizzare le funzioni introdotte a decorrere dal 2019. Tale opzione risponde all’esigenza di contenimento della spesa e di graduale passaggio ai nuovi criteri. Il sindacato giurisdizionale resta nei ristretti limiti dell’eccesso di potere per palese arbitrarietà o illogicità manifesta.

Il Fatto

Una società, ente gestore unico di un IRCCS e di un ospedale accreditati con il Servizio sanitario regionale, impugna la delibera di Giunta regionale che per l’anno 2022 le ha riconosciuto, a titolo di remunerazione delle funzioni non tariffate, un importo complessivo inferiore rispetto a quello ottenuto per il 2019.

La ricorrente assume che le funzioni riconosciute nel 2022 siano le medesime del 2019, che i criteri di attribuzione non siano mutati e che le risorse stanziate siano rimaste invariate. Il pregiudizio deriverebbe dal diverso calcolo della base del limite di incremento del 5%: la delibera impugnata assume il finanziato 2018 al netto delle funzioni non più attuali, escludendo così dal computo le nuove funzioni riconosciute dal 2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall’art. 8 del d.lgs. n. 229/1999, distingue le prestazioni remunerate a tariffa dalle funzioni assistenziali; l’art. 15 del d.l. n. 95/2012 pone il limite del 30 per cento e impone la riduzione della spesa. La disciplina regionale, in particolare l’art. 27, comma 3, della l.r. Lombardia n. 33/2009, rimette alla Giunta la costituzione annuale del fondo e la determinazione delle modalità di riparto.

Da ciò deriva che la remunerazione delle funzioni non tariffate esula dalla logica corrispettiva e integra una sovvenzione pubblica, rispetto alla quale l’Amministrazione conserva un potere ampiamente discrezionale nel quantum. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza consolidata, da ultimo Cons. Stato n. 7619 del 2023.

I primi due motivi sono infondati. La ricorrente non dimostra la non remuneratività complessiva degli importi percepiti per il 2022 e non indica le remunerazioni ottenute negli anni 2020 e 2021, nei quali la regola contestata era già vigente. La delibera del 2019, pur contenendo i criteri di riferimento, non priva la Giunta del potere di adattare annualmente i criteri di erogazione: il passaggio al nuovo criterio si spiega con le esigenze di gradualità nell’adeguamento del sistema.

Il terzo motivo, sul difetto di istruttoria, è privo finanche di un principio di prova. Quanto al quarto, la scelta di ancorare la soglia a un costo storico depurato dalle funzioni non più attuali è coerente con la finalità di contenimento della spesa e con la natura non corrispettiva dell’istituto. La proposta di valorizzare le nuove funzioni integra un inammissibile tentativo di sindacare il merito amministrativo e combina elementi eterogenei.

I restanti motivi, incentrati sulla disparità di trattamento, sono inammissibili per genericità, non essendo allegata la perfetta identità delle fattispecie comparate. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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