SCIA edilizia, consumato il potere di autotutela e decaduta l’azione del terzo (TAR Piemonte n. 1975 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, il termine di trenta giorni per la verifica ordinaria sulla segnalazione certificata di inizio attività e quello dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 per l’autotutela hanno duplice natura: sul piano oggettivo consumano il potere dell’amministrazione di inibire i lavori, sul piano processuale operano come termine di decadenza dell’azione del terzo. Decorsi entrambi, il titolo edilizio si consolida e l’interesse del terzo all’esercizio dei controlli si estingue, indipendentemente dalla sussistenza dei vizi denunciati, salvo che il titolo sia stato radicalmente inefficace per impiego della SCIA fuori dal suo ambito applicativo. I motivi aggiunti proposti per far valere il silenzio su una SCIA in variante che non ha peggiorato la posizione del terzo sono inammissibili per carenza d’interesse.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile con corte esclusiva confinante con quello del controinteressato, ha impugnato la SCIA sostitutiva di permesso di costruire presentata da quest’ultimo nell’agosto 2024. Il progetto prevedeva la trasformazione di un rustico in abitazione, con demolizione e rifacimento della copertura, fusione di unità immobiliari, cambio di destinazione d’uso e creazione di due nuove unità residenziali, oltre all’ampliamento di preesistenti bucature in vedute dirette verso la proprietà della ricorrente. La ricorrente ha dedotto la violazione delle distanze legali e regolamentari e la necessità del permesso di costruire per la ristrutturazione pesante con mutamento di destinazione.

Il ricorso è stato notificato il 22 dicembre 2025, dopo che la ricorrente aveva ottenuto l’ostensione degli atti. Nel dicembre 2025 il controinteressato ha presentato una SCIA in variante, con modifiche migliorative delle aperture sul prospetto nord. La ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la variante e per l’accertamento del silenzio inadempimento del Comune sull’istanza di verifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 19, terzo comma, della legge n. 241 del 1990, che attribuisce all’amministrazione poteri inibitori e conformativi entro sessanta giorni, ridotti a trenta in materia edilizia dal comma 6-bis. Il quarto comma consente l’adozione dei provvedimenti anche dopo la scadenza, alle condizioni dell’art. 21-nonies, con la peculiarità che la discrezionalità si traduce nell’accertamento concreto dei presupposti e sorge l’obbligo di rispondere all’istanza del terzo.

Il dies a quo del termine di autotutela coincide con la scadenza del termine per il controllo ordinario. Il comma 6-ter esclude che la SCIA costituisca provvedimento tacito impugnabile e riconosce al terzo la facoltà di sollecitare le verifiche e di agire contro il silenzio. Secondo l’orientamento consolidato richiamato — Cons. Stato, Sez. IV, n. 292 del 2025, n. 3989 del 2024, Sez. II, n. 8861 del 2023, Sez. IV, n. 1737 del 2022, Sez. II, n. 5423 del 2025, Sez. VII, n. 6689 del 2024 — con il decorso dei due termini il potere si consuma e la posizione del segnalante si consolida anche verso i terzi.

La questione di legittimità costituzionale di tale sistema è stata affrontata da Corte cost., sent. n. 45 del 2019. Nel caso concreto, il ricorso è stato notificato quando era già decorso il termine dell’art. 21-nonies nel testo vigente all’epoca. Il Collegio esclude altresì che la SCIA sia stata impiegata fuori dal tipico ambito della ristrutturazione edilizia, unico presupposto che avrebbe potuto determinare la radicale inefficacia del titolo e l’esclusione dei termini decadenziali.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso introduttivo. I motivi aggiunti sono irricevibili per deposito oltre il termine dimidiato di quindici giorni dell’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm., rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, terzo comma, cod. proc. amm.. Sono inoltre inammissibili per carenza d’interesse: la caducazione della sola variante lascerebbe intangibile il titolo del 2024, e la variante ha introdotto modifiche migliorative, con finestre a vetro temperato fisso che non costituiscono vedute. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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