Appello al Consiglio di Stato irricevibile per tardivo deposito al C.G.A.R.S (C.G.A.R.S. n. 243 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’appello avverso una sentenza del TAR per la Sicilia può essere deciso unicamente dalla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che è a tutti gli effetti sezione del Consiglio di Stato, con competenza funzionale inderogabile di rango costituzionale. Il deposito tempestivo dell’atto presso la sede romana del Consiglio di Stato non assume rilievo: ai fini del rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 94 c.p.a., dimezzato dall’art. 119, comma 2, c.p.a., conta esclusivamente il deposito presso il C.G.A.R.S. Nei rapporti tra i due plessi non opera la translatio iudicii: l’art. 15, comma 4, c.p.a. disciplina solo la competenza dei TAR e la sua estensione analogica è preclusa dall’art. 14 disp. prel. c.c. L’errore nella individuazione del giudice d’appello è inescusabile e non consente la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a.
Il Fatto
Una società, collocatasi al terzo posto nella graduatoria di una procedura aperta indetta da una azienda sanitaria provinciale per l’affidamento del servizio di pulizia e ausiliariato, impugna davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’aggiudicazione e chiede l’esclusione delle concorrenti collocate nelle posizioni migliori, oltre all’aggiudicazione in proprio favore e, in subordine, il risarcimento del danno. Deduce la carenza del requisito di capacità economico-finanziaria in capo all’aggiudicataria e l’omessa esclusione per le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) e c), d.lgs. n. 50/2016.
La prima graduata propone ricorso incidentale avverso la lex specialis e motivi aggiunti avverso gli atti con cui la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione parziale del solo servizio di ausiliariato. Il TAR, con la sentenza n. 285 del 2022, respinge in parte e dichiara in parte improcedibile il ricorso principale, dichiara improcedibile l’incidentale e irricevibili i motivi aggiunti. La società soccombente appella al Consiglio di Stato; dopo l’ordinanza cautelare di sospensione e la rimessione all’Adunanza Plenaria, la causa viene assegnata al C.G.A.R.S. con decreto presidenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della ricevibilità dell’appello in relazione alla data del deposito presso il C.G.A.R.S. L’atto risulta depositato il 3 aprile 2023, dopo essere stato notificato il 28 aprile 2022 e depositato al Consiglio di Stato il 6 maggio 2022. Il termine di cui all’art. 94 c.p.a., dimezzato per il rito appalti, era dunque ampiamente decorso.
La competenza del C.G.A.R.S. discende dall’art. 23 dello Statuto speciale siciliano e dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 373/2003, che qualifica le sue sezioni come sezioni staccate del Consiglio di Stato, nonché dall’art. 6, comma 6, c.p.a. L’Adunanza Plenaria n. 9 del 2023 ha chiarito che la questione di ammissibilità dell’appello può essere decisa solo dal C.G.A.R.S. e che la statuizione sul rito resta riservata a questo giudice.
Il punto centrale è l’esclusione della translatio iudicii tra Consiglio di Stato e C.G.A.R.S. Gli artt. 13-16 c.p.a. riguardano solo la competenza dei TAR; l’estensione dell’art. 15, comma 4, c.p.a. ai rapporti tra i due plessi comporterebbe analogia vietata in materia processuale. Neppure l’art. 50 c.p.c. è invocabile, per il limite di compatibilità dell’art. 39, comma 1, c.p.a. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 12 del 2014: l’appello a un giudice diverso da quello individuato dalla legge consuma il potere di impugnare.
Quanto all’errore scusabile, la Sezione richiama l’art. 37 c.p.a. come istituto eccezionale e la giurisprudenza sul punto (Cons. Stato n. 4586 del 2021). Nel caso concreto difettano sia l’oscurità normativa, sia il contrasto giurisprudenziale, sia le rassicurazioni istituzionali: la società, peraltro habituée ai giudizi davanti al C.G.A.R.S., non poteva invocare l’ignoranza della regola di competenza. L’errore è quindi inescusabile.
L’appello principale è dichiarato irricevibile; ne segue l’inammissibilità dell’appello incidentale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 5.000,00 per ciascuna controparte.
Nota della Redazione
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