Accesso agli atti del subappaltatore e tutela della posizione creditoria (TAR Marche n. 967 del 14.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il subappaltatore che lamenti il mancato pagamento delle prestazioni eseguite in un appalto pubblico vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ai documenti della commessa, funzionale alla tutela della propria posizione creditoria e al riscontro sull’esecuzione dei pagamenti. Il diniego di accesso fondato su una generica esigenza di riservatezza del controinteressato è insufficiente sotto il profilo motivazionale. Il Regolamento (UE) 2016/679 non si applica alle persone giuridiche, sicché la tutela dei dati personali non può opporsi all’ostensione di atti riferiti a una società. In assenza di allegate esigenze di tutela di segreti commerciali, l’accesso va riconosciuto e l’amministrazione va condannata a provvedervi.
Il Fatto
La ricorrente, società che aveva eseguito lavori in qualità di subappaltatrice dell’aggiudicatario di un appalto pubblico, ha chiesto all’amministrazione di prendere visione e ottenere copia della documentazione relativa al contratto: bando, domanda di partecipazione del consorzio controinteressato, computo metrico, verbale di collaudo, varianti, documenti di contabilizzazione degli stati di avanzamento e relativi mandati di pagamento, istanza di autorizzazione al subappalto.
A fondamento dell’istanza la società ha dedotto di non aver ottenuto il pagamento integrale di alcune fatture dal consorzio aggiudicatario e di avere necessità di riscontrare i mandati di pagamento per verificare se fossero stati emessi dietro presentazione di fatture quietanzate dalla subappaltatrice. L’amministrazione ha accolto solo parzialmente l’istanza, trasmettendo quattro documenti e negando il resto a fronte della motivata opposizione del controinteressato, a tutela della sua riservatezza. La ricorrente ha impugnato il diniego parziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dalla verifica dell’interesse all’ostensione. La ricorrente ha operato quale subappaltatrice dell’aggiudicatario di un appalto pubblico e lamenta il mancato pagamento integrale del dovuto: sussiste dunque un interesse giuridicamente qualificato e attuale, non meramente esplorativo.
Il Tribunale richiama l’art. 105, comma 13, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, ratione temporis vigente, che disciplina il pagamento diretto dei subappaltatori e impone all’aggiudicatario di trasmettere all’amministrazione, entro venti giorni da ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. La documentazione richiesta risulta pertanto funzionale al riscontro sull’osservanza di tale obbligo e sulla posizione creditoria della ricorrente.
Quanto all’opposizione del controinteressato, la motivazione del diniego è manifestamente insufficiente per la sua genericità: l’amministrazione si è limitata a evocare l’esigenza di non ledere la privacy del consorzio, senza alcuna specificazione.
Il Collegio rileva inoltre che il Regolamento (UE) 2016/679 non si applica alle persone giuridiche, come chiarisce il Considerando n. 14. Il Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003) concerne le persone giuridiche solo con riferimento alle comunicazioni elettroniche (Titolo X), non rilevanti nel caso di specie. Né l’amministrazione ha dedotto esigenze di tutela di segreti commerciali.
Il Tribunale accerta quindi il diritto all’accesso ai documenti richiesti e ordina all’amministrazione di provvedere all’ostensione entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con condanna alle spese di lite in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.