Accesso anni successivi al primo Medicina prioritario per idonei graduatoria nazionale (Cons. Stato n. 4492 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli anni successivi al primo ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a numero programmato, il punto 12 dell’allegato 2 al D.M. n. 583/2022 riserva i posti resisi disponibili nella coorte ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria unica nazionale, previo riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità. Il successivo punto 13, nell’aprire la clausola di salvezza «fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12», disciplina un canale residuale di accesso dall’esterno, esperibile solo quando la graduatoria nazionale sia esaurita. Ne consegue che l’Ateneo non può bandire l’avviso pubblico per trasferimenti e passaggi prima di aver completato lo scorrimento della graduatoria ministeriale. La priorità riconosciuta agli idonei in graduatoria non è frutto di una riserva espressa, ma si ricava dal confronto sistematico tra le due disposizioni e dal criterio meritocratico che informa la selezione nazionale prevista dalla legge n. 264/1999.
Il Fatto
La ricorrente, laureata in un altro corso di studi, chiedeva all’Università di Chieti l’immatricolazione ad un anno successivo al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, previa valutazione del curriculum e dei crediti formativi maturati. L’Ateneo riscontrava l’istanza «senza esito», rilevando l’impossibilità di pubblicare avvisi per le ammissioni ad anni successivi in assenza di posti definitivamente disponibili, non essendosi ancora concluso lo scorrimento della graduatoria nazionale.
Il TAR Abruzzo, con sentenza n. 214/2025, accoglieva il ricorso, ritenendo che i posti liberatisi dovessero essere assegnati mediante avvisi annuali basati sul solo curriculum, senza alcuna preferenza per gli studenti collocati nella graduatoria di primo ingresso. L’Università proponeva appello; il Consiglio di Stato sospendeva in via cautelare la sentenza per la probabile fondatezza dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Il punto 12 dell’allegato 2 al D.M. n. 583/2022 consente l’iscrizione ad anni successivi al primo «esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti» e «previo accertamento della documentata disponibilità di posti», precisando che tali procedure e le rinunce successive all’immatricolazione comportano lo scorrimento della graduatoria «ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile».
Il punto 13 si apre con la clausola «fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12». Per il Collegio tale inciso rende palese che l’immatricolazione da esso disciplinata postula l’esaurimento della graduatoria nazionale, cioè l’impossibilità di attingervi per effetto della mancanza di candidati in posizione utile interessati al posto nel singolo ateneo. Solo allora si apre il concorso di aspiranti provenienti dall’esterno, previo avviso pubblico e relativa selezione concorsuale.
Da qui la confutazione dell’assunto del TAR. Non è vero che i candidati utilmente collocati non godano di alcuna riserva: la priorità si ricava dal confronto tra i due punti e si fonda sullo stesso criterio meritocratico insito nella prova di ammissione su base nazionale prevista dalla legge n. 264/1999. È illogico ritenere che i primi necessitino di un’espressa norma che li abiliti a concorrere alla pari con soggetti che non si sono sottoposti al vaglio iniziale.
Il Collegio richiama i propri precedenti Cons. Stato Sez. VII n. 2935 del 13 aprile 2026 e n. 2541 del 26 marzo 2025 e ritiene che l’attribuzione dei posti ex punto 13 sia residuale, applicabile solo ove, esaurito lo scorrimento, residuino ulteriori posti originati da rinunce, abbandoni o trasferimenti. Esclude pertanto dubbi di legittimità costituzionale, profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione e contrasti tali da imporre la rimessione all’Adunanza Plenaria.
L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado respinto, con salvezza degli atti impugnati. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della complessità delle procedure di immatricolazione.
Nota della Redazione
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