Accesso agli atti e trasmissione dell’istanza all’ufficio competente (TAR Puglia n. 1347 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione che riceve un’istanza di accesso avente ad oggetto documenti detenuti da un altro ente, anche strumentale, non può sottrarsi all’obbligo di provvedere eccependo la propria incompetenza, ma deve trasmettere immediatamente la richiesta all’ufficio competente, dandone comunicazione all’interessato. Tale regola, espressa dall’art. 6, co. 2, d.P.R. n. 184/2006, costituisce espressione di un principio generale dell’ordinamento, coerente con gli art. 97 Cost. e art. 1 l. n. 241/1990. Il cittadino non è tenuto a conoscere il riparto interno di competenze tra uffici, sicché la presentazione dell’istanza a un ufficio diverso può giustificare solo un breve ritardo, mai un onere di riproposizione a carico del richiedente. L’esigenza difensiva del richiedente integra un interesse qualificato all’ostensione.

Il Fatto

La ricorrente presentava all’Agenzia delle Entrate un’istanza di accesso a documentazione amministrativa, parzialmente negata con nota del mese di aprile 2025. Proponeva quindi ricorso, notificato in data 2 maggio 2025 e depositato il 6 maggio 2025, per l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto all’ostensione.

Nel corso del giudizio l’Agenzia soddisfava integralmente la pretesa con successiva nota del 4 giugno 2025. Esperendo l’accesso, la ricorrente rinveniva documentazione relativa a una partita di ruolo e presentava, il primo agosto 2025, una nuova istanza per atti di riscossione, rateizzazione, definizione agevolata, atti esecutivi e corrispondenza. Formatosi il silenzio diniego, lo impugnava con motivi aggiunti notificati il 30 settembre 2025 e depositati il 2 ottobre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto cessata la materia del contendere sul ricorso introduttivo, essendo la pretesa ostensiva stata integralmente soddisfatta dall’Agenzia con la nota del 4 giugno 2025.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ritiene la pretesa conoscitiva senz’altro fondata, ravvisando un interesse di tipo difensivo consistente nel vaglio della sussistenza dei presupposti per azioni a tutela dell’integrità della quota di legittima da parte del chiamato all’eredità.

La difesa erariale eccepiva che i documenti richiesti non sono in possesso dell’Agenzia delle Entrate ma dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il Collegio respinge l’argomento richiamando l’art. 6, co. 2, d.P.R. n. 184/2006: la richiesta presentata ad amministrazione diversa da quella competente è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente, con comunicazione all’interessato. L’obbligo vale a più forte ragione quando l’istanza sia presentata ad ufficio incompetente nell’ambito della stessa pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2001, n. 207). Il cittadino non è tenuto a conoscere le regole di riparto interno, e la presentazione a un diverso ufficio può giustificare solo un breve ritardo, non un aggravamento procedimentale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 gennaio 2025, n. 21).

Il richiamo delle controinteressate all’art. 18, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 è giudicato non pertinente, riguardando il rilascio di copie di scritture private e denunce legate alla registrazione; la giurisprudenza ha già chiarito che tale norma non osta all’accesso (Tar Veneto, Sez. I, n. 1631 del 26 settembre 2025).

In conclusione i motivi aggiunti sono accolti, con accertamento del diritto all’ostensione: l’Agenzia dovrà consentire l’accesso, previa interlocuzione con AdER, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione. È dichiarato il difetto di legittimazione passiva del M.E.F., per la distinta soggettività giuridica rispetto alle Agenzie fiscali, con estromissione dal giudizio. Le spese sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con compensazione verso le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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