L’illecito edilizio permanente non legittima alcun affidamento alla conservazione (TAR Puglia n. 1534 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito edilizio ha carattere permanente e conserva nel tempo la sua natura: il decorso del tempo non radica alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva. L’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato e non richiede una motivazione rafforzata rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi. La mancata esatta individuazione dell’area da acquisire ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 non è ragione di illegittimità dell’ingiunzione, potendo essere compiuta con atti successivi di natura dichiarativa e ricognitiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia l’ordinanza con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Lizzano gli ha ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate su un immobile sito nel territorio comunale. L’atto, adottato il 23.04.2019 e notificato il giorno successivo, qualifica l’intervento come abusivo e individua le norme violate.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, il difetto di istruttoria e di motivazione, la lesione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità, oltre alla violazione dell’art. 32 della legge n. 1150/1942 in tema di parere della Commissione edilizia. Il Comune si è costituito per resistere. La causa è stata trattata congiuntamente a un distinto ricorso relativo al diniego di sanatoria del medesimo immobile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Il primo argine riguarda il legittimo affidamento: per la giurisprudenza richiamata, non è configurabile alcuna tutela alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto. L’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa e non richiede particolare motivazione in ragione del lungo intervallo tra commissione e ingiunzione.
Il Tribunale richiama il principio dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2017, secondo cui l’illecito edilizio si protrae e conserva la sua natura, e la giurisprudenza di Cons. Stato, Sez. IV, n. 908 del 2017, per la quale l’ordinamento tutela solo l’affidamento incolpevole, mentre l’opera abusiva è frutto di attività volontaria contra legem. Il ritardo dell’Amministrazione nel ripristino della legalità non è censurabile, come ribadito da Cons. Stato, Sez. II, n. 6181 del 2021.
Cadono anche le censure sulla motivazione rafforzata: l’ordine di demolizione è atto vincolato e necessita solo dell’indicazione dei presupposti di fatto e della qualificazione degli abusi, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 6404 del 2023. Nella specie l’ordinanza descrive in modo specifico le opere e individua le norme violate.
Quanto all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la mancata esatta identificazione dell’area da acquisire non vizia l’ingiunzione: l’individuazione può avvenire con atti successivi, dichiarativi e ricognitivi, come affermato da TAR Campania, Napoli, n. 7046 del 2022. Le restanti doglianze sono generiche e indimostrate. Il richiamo all’art. 32 della legge n. 1150/1942 è infine privo di pregio, per la soppressione della Commissione edilizia comunale a norma dell’art. 96 d.lgs. n. 267/2000 e la concentrazione dei poteri di vigilanza in capo al dirigente ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorso è quindi respinto. Le spese sono compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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