Ordine di demolizione vincolato e sanzioni per inottemperanza all’abuso edilizio (TAR Lombardia n. 3089 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un organismo edilizio autonomamente utilizzabile, realizzato in assenza di titolo, e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale costituiscono atti vincolati: non richiedono motivazione sulle ragioni di interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati, essendo sufficiente la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività. Per tali provvedimenti repressivi, di natura urgente e doverosa, non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per apporti partecipativi del destinatario. Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non radica alcun affidamento tutelabile e non impone un onere motivazionale rafforzato. Il proprietario è destinatario della sanzione demolitoria a prescindere da dolo o colpa, salva l’estraneità incolpevole dimostrata con iniziative idonee a impedire l’abuso. La sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 colpisce l’inottemperanza all’ordine e non la realizzazione dell’opera.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari dal 2005 di un immobile facente parte di un antico mulino ristrutturato ad abitazioni, impugnavano l’ordinanza comunale dell’11 gennaio 2021 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento contestava difformità dell’autorimessa, innalzamento del pavimento del soggiorno, un ampliamento laterale dell’edificio, una passerella coperta sulla roggia e lo scarico dei fumi di cucina, oltre a manufatti esterni privi di titolo.
I proprietari deducevano violazione di legge, eccesso di potere e travisamento dei fatti, rappresentando di non aver eseguito interventi salvo l’autorimessa. Con primi motivi aggiunti contestavano ulteriori profili dopo la consegna parziale degli atti richiesti in accesso; con secondi motivi aggiunti impugnavano l’accertamento di inottemperanza con acquisizione al patrimonio comunale e irrogazione della sanzione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto allo scaldabagno e allo scarico dei fumi, per i quali era intervenuta la richiesta congiunta. Nel resto ha respinto il ricorso, muovendo dalla natura vincolata dei provvedimenti repressivi degli abusi edilizi. L’ordine di demolizione si fonda sulla sola constatazione dell’esecuzione dell’opera in difformità o in assenza del titolo, sicché non occorre valutare l’interesse pubblico né compararlo con quello privato.
Quanto alla partecipazione procedimentale, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui l’esercizio del potere repressivo è attività doverosa e non ammette momenti partecipativi. Ha aggiunto che, anche aderendo alla tesi contraria, opererebbe l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, essendo palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Nel caso concreto i ricorrenti avevano comunque avuto piena disponibilità delle opere e erano stati messi in condizione di replicare.
La Sezione ha poi escluso che il tempo trascorso potesse fondare un affidamento tutelabile, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: il decorso del tempo rafforza il carattere abusivo dell’intervento. Ha inoltre affermato che l’abuso va valutato in modo complessivo e non atomistico, avendo riguardo all’insieme delle opere e al loro impatto unitario sul territorio.
Quanto ai secondi motivi aggiunti, il Collegio ha qualificato l’acquisizione al patrimonio comunale come sanzione reale che opera automaticamente allo scadere del termine, con atto di natura dichiarativa e senza obbligo di specifica motivazione. Il proprietario estraneo all’abuso può sottrarsi agli effetti sanzionatori solo provando di aver attivato iniziative idonee a impedire o rimuovere l’illecito. La sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, ha precisato il Tribunale richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, sanziona la condotta omissiva di mancata ottemperanza, configurabile come illecito permanente, e la sua irrogazione è doverosa una volta accertato l’inadempimento. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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