Accesso agli atti e valutazione performance dirigenziale obbligo ostensione intero iter (TAR Toscana n. 968 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente che contesti la valutazione negativa della propria performance ha un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso a tutti gli atti propedeutici al giudizio espresso nei suoi confronti, a tutela della propria onorabilità e del proprio curriculum professionale. L’amministrazione non può selezionare i documenti da ostendere sulla base di criteri diversi dalla loro pertinenza rispetto alla situazione soggettiva tutelata. La circostanza che i dati ricavabili dagli atti siano già stati comunicati all’interessato non esime dall’obbligo di esibire il percorso documentato di formazione degli stessi. Ove permanga incertezza sull’esistenza di ulteriori documenti, il giudice amministrativo, in accoglimento dell’azione ex art. 116 c.p.a., ordina il rilascio di ogni residuo atto e, in mancanza, una formale attestazione di assenza di ulteriori atti.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente del Settore Lavori Pubblici e poi assegnato al Settore Edilizia Privata di un Comune, ha promosso un contenzioso davanti al giudice del lavoro avverso la revoca del precedente incarico e la nuova assegnazione. Nel corso di quel giudizio ha appreso della scheda di valutazione della propria performance per l’anno 2022, del tutto negativa.

Ha quindi chiesto l’accesso a tutti gli atti propedeutici al giudizio del Nucleo di valutazione e ai relativi verbali. L’accesso è stato negato, dapprima dal Nucleo, poi confermato dal Segretario generale dopo la sollecitazione del Difensore civico regionale. Il dirigente ha impugnato il diniego chiedendo l’annullamento e l’ordine di esibizione.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla constatazione che non è contestato l’interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente alla conoscenza degli atti, né il collegamento tra i documenti e la situazione soggettiva finale, identificata con il diritto a vedere correttamente valutato il proprio operato, anche a tutela dell’onorabilità e del curriculum professionale.

La difesa comunale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo che l’istanza sarebbe stata evasa prima della lite e che non esisterebbe altra documentazione. L’eccezione è smentita dalle stesse produzioni dell’amministrazione, che includono le schede valutative compilate dal Sindaco, da alcuni assessori e dal Segretario generale, con le note di trasmissione e la minuta del modello del Nucleo.

Per il TAR si tratta di atti dal collegamento manifesto con le esigenze difensive illustrate nelle istanze di accesso, che avrebbero dovuto formare oggetto di ostensione immediata, a nulla rilevando che i dati fossero già stati comunicati. Il ricorrente ha pieno titolo a conoscere il percorso di formazione dei dati, ove documentato, senza che l’amministrazione possa operare selezioni.

Un’ulteriore produzione in vista della seconda camera di consiglio ha incluso la scheda integrale e i rapporti sugli obiettivi assegnati ai dirigenti, estrapolati dal software di gestione. Anche tale documentazione concorre a chiarire le ragioni della valutazione non positiva e rientra tra gli atti propedeutici. Le produzioni sembrano soddisfare l’esigenza ricostruttiva, ma lo stillicidio di produzioni documentali non consente di escludere con certezza l’esistenza di altri documenti non consegnati.

Da qui l’accoglimento dell’azione: ordine al Comune di rilasciare copia di ogni residuo atto collegato alla situazione giuridica rivendicata e, comunque, di rilasciare formale attestazione circa l’assenza di ulteriori atti attinenti al giudizio negativo. Termine di quindici giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. Spese liquidate a carico del Comune soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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