Atto vincolato e affidamento nell’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 2118 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto vincolato, ancorato esclusivamente all’accertamento dell’abuso, e non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento né una motivazione sulle ragioni di interesse pubblico e sul bilanciamento con gli interessi privati. L’esercizio del potere repressivo degli abusi è attività amministrativa doverosa, rispetto alla quale non rileva l’affidamento del privato, tutelabile solo se incolpevole: la realizzazione e il consapevole mantenimento di un’opera contra legem non integrano una situazione affidante. Il tempo trascorso tra l’abuso e l’ingiunzione non ne determina l’illegittimità. La valutazione sulla possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 appartiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine, e spetta al privato dimostrare in modo rigoroso l’obiettiva impossibilità di ottemperare.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare del diritto di abitazione su un immobile nel territorio comunale, aveva avviato taluni lavori qualificati come edilizia libera con comunicazione di inizio lavori. Il Comune gli aveva poi notificato un’ordinanza di demolizione con cui ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi per lavori abusivi realizzati nell’immobile.
Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la carenza di motivazione, la violazione delle garanzie partecipative ex art. 8 della legge n. 241/1990, l’affidamento ingenerato dal tempo trascorso, la natura amovibile delle opere e l’assenza di esatta descrizione dell’opera da demolire. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per mancata impugnazione di un ordine di rimessa in pristino della Soprintendenza e, nel merito, chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità: il ricorrente ha dimostrato che la propria residenza non coincide con l’indirizzo indicato nel provvedimento della Soprintendenza e di non averne mai ricevuto la notifica, non essendo dunque decaduto dall’impugnazione.
Nel merito il ricorso è infondato. La mancata comunicazione del preavviso è ininfluente: in materia di abusi edilizi l’ordine di demolizione è atto vincolato, per il quale non è necessaria la comunicazione di avvio né un’ampia motivazione, come ribadito dalla giurisprudenza richiamata (tra cui Cons. Stato Sez. II n. 540 del 2020 e TAR Catania n. 2762 del 2021). Una volta accertato l’abuso, l’ordine è atto dovuto e l’apporto partecipativo non avrebbe potuto mutarne il contenuto.
Quanto al dedotto contrasto con il principio di buona fede, il procedimento è tipizzato dal legislatore e l’atto finale non si fonda su alcun bilanciamento di interessi: non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. Irrilevante è il tempo trascorso, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo se incolpevole e la realizzazione di un’opera abusiva è attività volontaria contra legem (richiamata Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2017).
È smentita dalla stessa condotta del ricorrente, che aveva presentato e poi ritirato un’istanza di permesso di costruire, la tesi che le opere rientrassero in edilizia libera: dalla descrizione dell’abuso emerge una nuova volumetria con vera sopraelevazione. Gli obblighi motivazionali risultano rispettati.
Sulla pericolosità della demolizione, la valutazione ex art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 appartiene alla fase esecutiva e spetta al privato dimostrare in modo rigoroso il pregiudizio alla stabilità del bene residuo, evenienza non provata. Infine, l’esatta individuazione catastale non deve necessariamente comparire nell’ordine, potendo essere effettuata in sede esecutiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.