Accesso civico generalizzato escluso per sicurezza pubblica senza rielaborazione dati (TAR Emilia-Romagna n. 12 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 consente l’accesso ai documenti e ai dati detenuti dall’amministrazione, ma non impone a quest’ultima di svolgere un’attività di elaborazione, selezione o rielaborazione degli stessi, essendo tale obbligo escluso dalla normativa vigente. È pertanto legittimo il diniego opposto a un’istanza che richieda la creazione di nuovi dati mediante una ponderosa attività di estrazione e catalogazione. L’accesso è altresì escluso per gli atti istruttori che costituiscono il presupposto di provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, trattandosi di documenti secretati e sottratti all’ostensione in quanto la loro divulgazione pregiudicherebbe l’interesse alla sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.

Il Fatto

L’Associazione ricorrente, dopo l’istituzione delle c.d. “Zone rosse” a Bologna, aveva richiesto all’amministrazione l’accesso civico generalizzato a una serie di dati statistici sui controlli effettuati, sugli ordini di allontanamento adottati e sulle relative conseguenze penali, nonché ai documenti istruttori posti a fondamento dei provvedimenti prefettizi e alle relazioni sull’attività di prevenzione svolta. L’amministrazione negava l’accesso, sia per le esigenze di sicurezza sottese, sia perché l’evasione dell’istanza avrebbe comportato una complessa attività di elaborazione dei dati richiesti. Il successivo riesame, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, confermava il diniego.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di competenza territoriale sollevata dall’amministrazione, che invocava la natura di atto di un’amministrazione centrale del provvedimento impugnato. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 13/2021, il Collegio ha ritenuto prevalente il criterio territoriale che ha riguardo all’ambito limitato in cui l’atto esplica i propri effetti: il diniego riguardava atti e attività della Prefettura di Bologna, con effetti circoscritti al solo territorio comunale.

ponderosa attività di rielaborazione. L’amministrazione, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, non è tenuta a tale attività, non essendo previsto un obbligo in tal senso dalla normativa sull’accesso generalizzato, che mira a consentire la conoscenza di documenti e informazioni già detenute e gestite.

Quanto alla circostanza che alcuni dati fossero già stati pubblicati o fossero stati resi disponibili per una tesi di dottorato, il TAR ha osservato che per i dati già pubblicati l’accesso è escluso dalla stessa norma, in quanto conoscibili in altro modo, mentre per quelli divulgati in altra sede non era stata fornita prova della loro identità e delle medesime modalità di elaborazione.

In relazione ai documenti istruttori, il Collegio ha condiviso la motivazione del diniego, fondata sulla natura secretata degli atti presupposti ai provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, la cui ostensione potrebbe ingenerare il rischio di violazione dell’interesse alla sicurezza pubblica, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013. Anche le relazioni sull’attività svolta, comunicate al Gabinetto del Ministero, sono state qualificate come documenti preparatori alle deliberazioni del Comitato Nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, finalizzati all’adozione di provvedimenti incidenti sulla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e pertanto sottratti alla divulgazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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