Esclusione legittima per mancata prova dell’omologazione o dell’approvazione FS (TAR Lombardia n. 1235 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure negoziate bandite da Ferrovienord s.p.a., il rinvio della lex specialis alle Specifiche Tecniche FS impone ai concorrenti di dimostrare l’idoneità del materiale offerto mediante l’attestato di omologazione, qualora l’apparecchiatura sia realizzata su progetto proprio, ovvero mediante la prova che il bene è stato realizzato su progetto redatto da FS e da questa approvato. La mancata produzione di entrambe le dimostrazioni, anche all’esito del soccorso istruttorio, giustifica l’esclusione dalla gara. Il principio di equivalenza e il favor partecipationis non consentono di colmare l’omessa comprova del requisito di capacità tecnica richiesto a pena di esclusione. Non sussiste violazione dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, poiché la prescrizione non aggiunge oneri ulteriori ma specifica il contenuto del requisito tecnico già previsto dalla legge di gara.
Il Fatto
Ferrovienord s.p.a. ha indetto, con lettera d’invito del 22 giugno 2023, una procedura negoziata per la fornitura di tiranteria e zatteroni unificati per apparecchi del binario, per un importo di euro 270.000 e durata triennale. Alla gara hanno partecipato tre concorrenti, tra cui la società ricorrente.
Con provvedimento dell’8 settembre 2023, la stazione appaltante ha escluso la ricorrente per la mancata produzione delle certificazioni previste dal punto 9.2.2 della lettera di invito. La ricorrente ha impugnato l’esclusione e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione del 17 novembre 2023 disposta in favore di altro concorrente. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la riammissione alla gara e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari della resistente, stante l’infondatezza nel merito del gravame. La questione centrale riguarda l’interpretazione del punto 6, lett. d) e del punto 9.2.2 della lettera di invito, che richiedevano l’attestato di omologazione secondo le Specifiche Tecniche FS IS 301/72, IS 334/72 e IS 715/91.
Secondo il Tribunale, la prescrizione persegue la finalità di assicurare che i prodotti offerti possiedano i requisiti minimi di qualità e sicurezza previsti dalle specifiche tecniche di FS. Le stesse specifiche, richiamate dalla lex specialis, prevedono un regime alternativo: l’attestato di omologazione è necessario per le apparecchiature realizzate su progetto dell’offerente, mentre per quelle realizzate su progetto FS è sufficiente l’approvazione del prodotto da parte di FS, dimostrabile attraverso l’avvenuta precedente fornitura del medesimo bene.
Su questa base il Collegio ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui il certificato sarebbe stato richiesto solo ai concorrenti che offrivano beni su progetto proprio. Il rinvio operato dalla legge di gara alle specifiche tecniche rende applicabile anche alla procedura in esame il doppio canale probatorio, con la conseguenza che il concorrente deve comunque dimostrare l’idoneità del materiale offerto.
Nel caso concreto, non è contestato che la ricorrente, neppure in risposta al soccorso istruttorio, abbia prodotto l’attestato di omologazione o la documentazione comprovante che il bene offerto fosse stato realizzato su progetto FS e da questa approvato. Il Tribunale ne ha dedotto la correttezza dell’esclusione, non avendo la concorrente dimostrato il possesso dei requisiti minimi imposti dalla legge di gara.
Le censure relative al principio di equivalenza, al favor partecipationis, al difetto motivazionale e alla dedotta violazione dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 sono state conseguentemente ritenute infondate. Ricorso e motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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