Accesso agli atti e vicinitas dell’operatore portuale titolare di interesse qualificato (TAR Puglia n. 196 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi, l’operatore economico che svolge attività imprenditoriale all’interno di un’area portuale è titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, idonea a fondare l’accesso documentale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. Il requisito della vicinitas tra l’area detenuta in concessione e quella oggetto del procedimento concessorio, unitamente all’interesse diretto, concreto e attuale a verificare la conformità della gestione dell’aggiudicatario al titolo, integra i presupposti dell’ostensione. Tale posizione non è meramente emulativa né preordinata a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, e legittima l’accesso anche in presenza di un diniego di proroga della concessione sospeso in sede cautelare.
Il Fatto
La ricorrente è un’operatrice economica attiva nel porto turistico di un comune pugliese, in forza di concessioni demaniali marittime non prorogate dall’ente locale, con diniego di proroga sospeso dal TAR Lecce con ordinanza cautelare del 17.04.2024. Svolge noleggio e locazione di unità da diporto ed è proprietaria di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri.
Con bando del 23.09.2021 il Comune aveva avviato una procedura a evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione demaniale dell’area portuale destinata al diporto nautico e ai servizi di ormeggio. All’esito della selezione, l’ente ha affidato la concessione, per dodici anni, a una società controinteressata. La ricorrente ha quindi chiesto copia della concessione, del disciplinare, degli atti connessi e della concessione provvisoria che aveva disposto la modifica di destinazione d’uso di parte del molo foraneo, nonché dell’atto di delimitazione dell’area e chiusura dei varchi. Il Comune ha rigettato l’istanza sostenendo che l’istante potesse conoscere solo gli atti relativi al molo foraneo. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’accesso strumentale, ispirato alla logica del need to know per la tutela di un interesse diretto, attuale e concreto corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, richiamando l’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. Su questa base verifica se l’interesse della ricorrente sia meritevole di protezione.
La risposta è affermativa. L’attività disimpegnata dalla ricorrente, quale impresa autorizzata a operare nel singolo ambito portuale, qualifica la posizione giuridica che fonda l’accesso, secondo il richiamo a TAR Liguria, sez. I, 29 marzo 2013, n. 568. Il Tribunale valorizza l’immediata, ancorché non contigua, vicinanza tra l’area detenuta in concessione e quella oggetto del procedimento concessorio.
Il ragionamento si concentra sul requisito della vicinitas, che emerge dall’allegato A al bando e dalla planimetria del molo foraneo. A esso si affianca l’interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti del procedimento concessorio, per verificare la conformità delle attività e della gestione dell’aggiudicataria al titolo. La posizione è qualificata e differenziata, a fortiori dopo il diniego di proroga della concessione in capo alla ricorrente.
Il Collegio esclude espressamente che la richiesta sia emulativa o preordinata a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa. Su queste basi ritiene integrata la fattispecie dell’art. 22 citato e accoglie il ricorso.
Segue l’annullamento del diniego e l’ordine al Comune di consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono compensate verso l’ente resistente per la peculiarità delle questioni, e dichiarate non ripetibili verso la controinteressata non costituita.
Nota della Redazione
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