Proscioglimento dalla ferma e annullamento in autotutela: cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 195 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuto nel corso del giudizio e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione. In tale ipotesi la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale: l’amministrazione che abbia riconosciuto in via amministrativa la fondatezza della pretesa è tenuta al pagamento delle spese di lite. Il giudice è chiamato a una valutazione prognostica della fondatezza del ricorso, che l’intervenuto annullamento in autotutela manifesta in modo evidente.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Marina in congedo, aveva frequentato il corso VFP4 presso la Scuola sottufficiali di Taranto e non aveva superato per due volte gli esami di Laboratorio di misure e Elettrotecnica e Macchine elettriche. Il Ministero della Difesa, con determinazione del Direttore generale per il Personale Militare, ne aveva disposto il proscioglimento dalla ferma per scarso rendimento, ai sensi degli artt. 957, comma 1, lettera g), e 960, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, con collocamento in congedo illimitato.
Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Puglia, chiedendone l’annullamento per violazione di legge, eccesso di potere, manifesta sproporzione e difetto motivazionale. Il ricorso è stato proposto in riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto rilevato il sopravvenuto mutamento della situazione amministrativa. In esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 238 del 15.04.2024, che aveva sospeso l’efficacia del provvedimento e imposto la proroga trimestrale e la nuova verifica, l’amministrazione aveva dapprima riammesso il ricorrente con riserva, poi, superati i due esami, lo aveva riammesso in via definitiva alla ferma quadriennale con decorrenza giuridica e amministrativa dal 9 dicembre 2023.
Con lo stesso decreto dirigenziale il Ministero ha annullato d’ufficio il provvedimento impugnato. Il TAR ha quindi qualificato l’intervenuto annullamento in autotutela come fatto idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata, con conseguente venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito.
La decisione sul rito è pertanto nel senso della cessazione della materia del contendere. Il profilo di maggiore interesse attiene alla regolazione delle spese: il Tribunale ha espressamente richiamato il principio della soccombenza virtuale.
Secondo il giudice, l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento gravato manifesta l’evidente bontà della pretesa azionata da parte attrice. Ne consegue la condanna del Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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