Accesso alla cartella clinica del convivente di fatto e prova anagrafica (Cons. Stato n. 4703 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il convivente di fatto ha diritto di accesso alle informazioni personali e sanitarie del partner malato o ricoverato, a norma dell’art. 1, comma 39, legge n. 76/2016, ma la legittimazione presuppone l’accertamento della stabile convivenza. Ai sensi dell’art. 1, comma 37, legge n. 76/2016, tale accertamento si fonda sulla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e all’art. 13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 223/1989. In assenza di tale prova, l’accesso alla documentazione sanitaria del terzo non è giustificato, prevalendo la tutela della riservatezza. Il giudice amministrativo, nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza dei dati sensibili, deve comunque verificare la plausibilità del collegamento funzionale tra ostensione e diritto di difesa, senza operare una prognosi di fondatezza della pretesa sostanziale.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto all’A.S.L. di Bari di accedere alla documentazione sanitaria relativa a un uomo deceduto, assumendo la propria qualità di convivente more uxorio. L’azienda sanitaria aveva respinto l’istanza. Il diniego è stato confermato in primo grado dal TAR Puglia, Sezione Seconda, n. 1049/2025, che ha rilevato come nelle cartelle cliniche il paziente avesse indicato le figlie quali uniche destinatarie del consenso informato e come la convivenza non fosse dimostrata. Il primo giudice ha inoltre escluso natura vincolante del parere della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
La ricorrente ha impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato, lamentando violazione degli artt. 22 e 24 legge n. 241/1990, dell’art. 2-terdecies d.lgs. n. 196/2003 e della legge n. 76/2016, oltre a difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi per la loro connessione e li ritiene infondati. Il perimetro del giudizio è individuato nello scrutinio della meritevolezza dell’interesse all’accesso, articolato su due presupposti: l’esistenza di ragioni familiari meritevoli di protezione e l’interesse a un controllo sull’attività medico-ospedaliera a fini risarcitori. Dirimente è il primo profilo, il cui difetto è assorbente.
La Corte ribadisce che il giudice dell’accesso non può respingere la pretesa ostensiva sulla base della valutazione di infondatezza dell’azione cui la stessa è funzionale. Tuttavia gli è imposta una delibazione di plausibilità del collegamento funzionale, perché l’ostensione di dati sensibili è ammessa solo se effettivamente necessaria all’esercizio del diritto di difesa. Nel caso concreto manca una pur verosimile rappresentazione di una condotta medica negligente o imperita, poiché la documentazione è richiesta proprio per verificare se sussistano i presupposti dell’azione.
Sul piano della legittimazione, la Corte richiama l’art. 1, comma 36, legge n. 76/2016, che definisce i conviventi di fatto come due maggiorenni uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Il successivo comma 39 riconosce il diritto reciproco di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero. Il comma 37 individua però la soglia minima di accertamento della convivenza nella dichiarazione anagrafica. Tale adempimento, sostanzialmente privo di oneri, costituisce la condizione normativamente stabilita per l’accesso alle informazioni personali.
Nel caso di specie la pretesa si fonda su elementi di natura relazionale, non incompatibili con una relazione amicale o sentimentale, ma privi dei caratteri di obiettività e stabilità richiesti. Manca quindi la prova della situazione legittimante. La Corte conferma pertanto la conclusione del primo giudice, che aveva valorato anche la delicatezza dei dati contenuti nella documentazione e il rischio di indebita diffusione. L’appello è respinto e le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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