Il diniego di cure all’estero si valuta con il tempus regit actum (Cons. Stato n. 4702 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità del diniego di autorizzazione al trasferimento per cure presso Paesi extra UE si scrutinа secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento. Le acquisizioni scientifiche successive, che dimostrino l’equivalenza delle cure erogabili in Italia, non possono essere utilizzate ex post per sostenere la legittimità dell’originario diniego. Ove il diniego non risulti sorretto da una adeguata e plausibile base scientifica, la sua illegittimità è accertata e l’omesso espletamento di una verificazione tecnica o di una consulenza tecnica d’ufficio non inficia la decisione, essendo la comparazione documentale già sufficiente. In presenza di una possibile incertezza scientifica, la priorità dell’esigenza di tutela della salute impone precauzionalmente l’accesso a cure adeguate.

Il Fatto

Il TAR Lazio, con sentenza in forma semplificata n. 6604/2024, accoglieva il ricorso proposto da una persona affetta sin dalla nascita da tetraparesi spastica, con invalidità civile del 100% e diritto all’indennità di accompagnamento, nonché in situazione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Il ricorso mirava all’annullamento del provvedimento con cui l’ASL aveva negato l’autorizzazione al trasferimento per cure presso un centro di altissima specializzazione di New York, per un periodo di due mesi.

La sentenza impugnata era motivata per relationem con riferimento a una precedente decisione dello stesso TAR, non appellata. L’ASL proponeva appello, deducendo la carenza di motivazione autonoma, la diversità delle patologie tra le due fattispecie e l’equivalenza delle cure assicurate in Italia, oltre all’omesso esperimento di una CTU.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello infondato. Gli argomenti dell’appellante si fondano su acquisizioni scientifiche successive all’adozione del provvedimento impugnato in primo grado. Al momento in cui quest’ultimo fu emanato, sussisteva una situazione tale da legittimare l’accertamento dei vizi dedotti con il ricorso originario.

La Corte riconosce che la tecnica redazionale della sentenza gravata presenta effettivamente le caratteristiche segnalate nel gravame. Tuttavia la conclusione del primo giudice non risulta superata dai motivi d’appello. Il TAR aveva osservato che la documentazione in atti dimostrava come l’intensità del trattamento e l’utilizzo del fenolo rendessero non sovrapponibili i due progetti riabilitativi, escludendo la necessità di una verificazione tecnica comparativa.

La legittimità dell’originario provvedimento va scrutinata secondo il principio tempus regit actum. In quella fase il diniego non risultava sorretto da una adeguata e plausibile base scientifica, con la conseguenza che la censura relativa al mancato esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio è infondata. Anche in presenza di una possibile incertezza, la priorità dell’esigenza di tutela della salute avrebbe dovuto imporre precauzionalmente l’accesso a cure adeguate.

Non vale in contrario il parere del Centro Regionale di Riferimento sull’equivalenza, a fronte dell’incertezza risultante dal confronto con le opposte risultanze della documentazione medico-scientifica prodotta dalla ricorrente. Il fatto che le successive acquisizioni abbiano chiarito l’adeguatezza delle terapie italiane non può essere utilizzato come argomento indiretto per risolvere ex post la dialettica a favore dell’Azienda appellante.

L’appello è pertanto respinto. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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