Accesso civico ai dati sui transiti di armi: pregiudizio concreto da provare (Cons. Stato n. 7558 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso civico generalizzato fondato sulle eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1, lett. a) e d), del d.lgs. n. 33/2013 non può risolversi nella sola enunciazione degli interessi-limite ivi indicati. L’amministrazione deve chiarire in che cosa consista il pregiudizio concreto derivante dall’ostensione e fornirne prova, anche in giudizio. Il regime di segretezza previsto dall’art. 12 del Codice doganale UE e recepito dal regolamento interno dell’Agenzia non configura un’esclusione assoluta dall’accesso, ma un limite relativo, operante solo per informazioni effettivamente riservate o confidenziali. Il mero dato numerico e quantitativo dei materiali di armamento transitati in un porto, riferito a un periodo già decorso, non assume di per sé natura riservata e la sua ostensione costituisce un ragionevole punto di equilibrio tra trasparenza e interessi antagonisti.

Il Fatto

Una giornalista d’inchiesta ha presentato istanza di accesso civico generalizzato per conoscere la quantità di materiale bellico e componenti di armamenti partiti dal porto di Ravenna nel 2025, suddivisa per quadrimestre e per export-transito. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha negato l’ostensione invocando il regime di riservatezza della legge n. 185/1990, le eccezioni dell’art. 5-bis, comma 1, lett. a) e d), del d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 7, comma 1, lett. h), del Regolamento dell’Agenzia, che richiama l’art. 12 del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Il TAR Emilia Romagna ha parzialmente accolto il ricorso, ordinando l’accesso al solo dato numerico e quantitativo, ritenuto neutro e non sensibile, e confermando il diniego quanto ai paesi di provenienza e destinazione. L’Agenzia ha proposto appello, deducendo l’erroneità di tale distinzione, l’omessa pronuncia sull’abuso del diritto e, in via pregiudiziale, l’inammissibilità degli interventi adesivi e la carenza originaria di interesse della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni pregiudiziali. Gli interventi spiegati dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali sono qualificati come adesivi-dipendenti ai sensi dell’art. 97 c.p.a.: i terzi non avrebbero potuto impugnare il diniego opposto alla ricorrente e, non avendo presentato autonoma istanza, vantano un interesse riflesso e collegato. Quanto alla pretesa plurimotivazione del diniego, il Consiglio di Stato osserva che il giudizio in materia di accesso, pur formalmente impugnatorio, si struttura come giudizio sul rapporto, finalizzato all’accertamento del diritto, secondo l’art. 116, comma 4, c.p.a., richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 3159 del 2026.

Nel merito, i motivi sono esaminati congiuntamente e respinti applicando il principio della ragion più liquida richiamato da Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 5 del 2015. Il Collegio ricostruisce la fisionomia dell’istituto: l’accesso civico generalizzato trova fondamento negli artt. 1, 2, 97 e 117 Cost., nell’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali UE e nell’art. 10 CEDU, e l’interesse alla conoscenza è protetto in sé, salvo che operino le eccezioni di legge, coperte da riserva di legge (Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 10 del 2020; Cons. Stato, Sez. IV, n. 1117 del 2024).

Le eccezioni relative non operano automaticamente ratione materiae: l’art. 5-bis, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 esige la necessità di evitare un pregiudizio concreto e rinvia al criterio di proporzionalità, nei corollari di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto. Non basta evocare la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali: occorre provare il pregiudizio, secondo l’insegnamento di TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 5837 del 2019, che richiama la delibera ANAC n. 1309/2016.

Il regime di segretezza dell’art. 12 del Codice doganale UE, recepito dal regolamento dell’Agenzia, non introduce un’esclusione assoluta ma un limite relativo, peraltro non applicabile al caso: manca il principio di prova che il dato numerico assuma natura riservata o confidenziale. L’amministrazione non ha dimostrato né la necessità né la concretezza del pregiudizio, limitandosi a interessi astratti e a generici pregiudizi, in contraddizione con l’analogo accesso soddisfatto da altre autorità doganali, tra cui quella di Livorno. Non ravvisa il Collegio abuso del diritto: le istanze non sono massive e i dati sono già informatizzati e di minima entità. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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