Revoca del porto d’armi e obbligo di istruttoria sulla denuncia strumentale (TAR Marche n. 636 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di detenzione di armi e di revoca del porto di fucile, il potere discrezionale dell’Amministrazione deve essere esercitato nel rispetto dei canoni di motivazione, coerenza logica e ragionevolezza, dando conto dell’istruttoria espletata. Il pericolo di abuso delle armi o la mancanza dei requisiti di affidabilità devono essere comprovati mediante una valutazione non del solo episodio, ma anche della personalità del soggetto. La pendenza di un procedimento penale non esime l’Amministrazione dall’accertare l’attendibilità della denuncia, soprattutto quando questa risulti strumentale e il procedimento si sia concluso con archiviazione. L’omessa presentazione di memorie procedimentali, rimessa alla mera facoltà dell’interessato ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, non assume rilievo in sede giurisdizionale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia e detentore di armi legalmente possedute, assumeva una badante per assistere il coniuge gravemente malato. Deceduta la moglie, la collaboratrice, invitata a lasciare l’abitazione dopo la constatazione di asportazioni di beni, iniziava a inviare messaggi estorsivi, minacciando di denunciarlo per omicidio e maltrattamenti. Al rifiuto opposto, presentava effettiva denuncia; il ricorrente e i figli querelavano a loro volta la donna per furto aggravato, tentata estorsione e calunnia.

A seguito di ciò i Carabinieri ritiravano cautelarmente le armi e la Prefettura adottava il divieto di detenzione di armi, seguito dalla revoca della licenza disposta dal Questore. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per essersi l’Amministrazione limitata a richiamare l’informazione di garanzia fondata su una denuncia pretestuosa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riconoscimento che le Autorità di P.S., venute a conoscenza di vicende penali riguardanti un titolare di porto d’armi, non possono normalmente attendere l’esito del procedimento penale. Riconosce altresì che esistono reati spia la cui contestazione è spesso indice di pericolosità sociale.

Tale constatazione non esonera però l’Amministrazione dal rispetto delle norme e dei principi della legge n. 241/1990. Il Tribunale sottolinea che le denunce e le querele possono essere strumentali e che occorre evitare che il denunciato subisca conseguenze amministrative per tutta la durata del procedimento penale.

Nel caso concreto, in sede penale è emersa l’assoluta infondatezza della querela, tanto che il procedimento a carico del ricorrente si è chiuso con archiviazione, mentre a carico dell’ex badante è stato aperto un fascicolo per i reati dalla stessa denunciati. Il Collegio rileva inoltre che la donna, per il breve tempo di lavoro prestato, non era in condizione di riferire della complessiva condotta di vita del ricorrente, privo di precedenti penali o di polizia.

Il Tribunale valorizza la condotta tenuta dal ricorrente il giorno del funerale, quando, pur detenendo legalmente le armi, ha dato prova di autocontrollo senza minacciare la collaboratrice. Da qui la conclusione che, di fronte alla particolare gravità del reato addebitato a un soggetto mai resosi autore di condotte violente, sarebbe stata necessaria una particolare sensibilità da parte della Prefettura.

Quanto all’omessa rappresentazione delle circostanze in sede amministrativa, il Collegio osserva che gli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 prevedono una mera facoltà e non un onere in capo all’interessato, con la conseguenza che tale omissione non assume rilievo in sede giurisdizionale. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del divieto prefettizio e, in via consequenziale, del decreto questorile che su di esso si fondava. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *