Accesso civico generalizzato, diniego parziale motivato per relationem e sicurezza pubblica (Cons. Stato n. 2803 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego parziale di accesso civico generalizzato è legittimo quando la motivazione per relationem richiami un atto esterno esistente, individuabile e accessibile nel procedimento, non essendo necessaria la sua materiale trasmissione all’istante ove il contenuto sia comunque acquisibile. La valutazione del pregiudizio concreto agli interessi sensibili di cui all’art. 5-bis, comma 1, lett. a) e f), d.lgs. n. 33/2013 non è giudizio astratto né cristallizzata in un dato permanente, ma va rapportata al quadro contingente e all’evoluzione dei fenomeni criminali. La pregressa ostensione del medesimo dato non genera alcun affidamento in capo al richiedente né preclude all’Amministrazione di discostarsene. È conforme ai principi di proporzionalità e minima restrizione la modulazione dell’ostensione che fornisca i dati a livello regionale, sacrificando solo marginalmente l’interesse conoscitivo.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato il 13 dicembre 2024 un’istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere informazioni statistiche sul fenomeno migratorio via mare, con riferimento al numero di persone sbarcate in Italia nel periodo 1° gennaio – 12 dicembre 2024 e con disaggregazione per Regioni e singoli porti di sbarco. Con provvedimento del 27 dicembre 2024 l’Amministrazione ha fornito i dati limitando l’informazione geografica alle sole Regioni e omettendo il dettaglio dei porti, senza specifica motivazione.

Su richiesta di riesame, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con provvedimento del 4 febbraio 2025, ha confermato il diniego parziale, richiamando il parere reso nella stessa data dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che evidenziava ragioni di tutela dell’ordine pubblico e dello svolgimento di indagini in corso. Il parere non è stato materialmente trasmesso all’istante, che ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio. Il ricorso è stato accolto con sentenza n. 11990/2025, per difetto di motivazione e per contraddittorietà rispetto a precedenti analoghi provvedimenti di accoglimento. Il Ministero ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato l’appello e muove dalla critica alla sentenza di primo grado, che aveva ravvisato un difetto motivazionale nel richiamo al parere del Dipartimento. Dagli atti emerge che il parere esisteva, era stato acquisito nel procedimento e richiamato dal Responsabile della trasparenza, che ne aveva fatto proprio il contenuto di analisi tecnica.

La mancata trasmissione materiale del parere all’istante non esclude la validità della motivazione per relationem. Il richiamo di un atto esterno integra la motivazione del provvedimento ed è modalità espressamente ammessa dall’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990, a condizione che l’atto richiamato sia individuabile, esistente e accessibile nel procedimento e nel giudizio. La Corte richiama il principio generale secondo cui la disponibilità dell’atto non richiede che esso sia unito al documento o riportato testualmente, essendo sufficiente che sia reso disponibile per l’interessato (così Cons. St., Sez. III, 13 marzo 2024, n. 2438, che a sua volta richiama Cons. St., Sez. III, 20 marzo 2015, n. 01537).

Nel merito, il parere non si limitava a indicazioni generiche, ma sviluppava un ragionamento articolato: la precisa localizzazione dei punti di sbarco, associata a dati temporali e quantitativi, poteva rivelare aspetti sensibili dell’organizzazione dei servizi di polizia e agevolare i soggetti coinvolti nel traffico di migranti. Si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, non manifestamente illogiche, insindacabili nel merito, il cui grado di concretezza va apprezzato in relazione al carattere riservato delle attività investigative.

Quanto ai precedenti provvedimenti di accoglimento, il Collegio ritiene che essi non vincolino l’Amministrazione. La valutazione della potenziale lesione alla sicurezza e all’ordine pubblico non è giudizio astratto né cristallizzata in un dato permanente, ma è rapportata al quadro contingente e all’evoluzione dei fenomeni criminali. È plausibile che un’informazione in passato ostensibile non lo sia più quando le condizioni di contesto siano mutate, come avvenuto nel 2024 per l’intensificarsi delle attività di contrasto ai traffici. Non si configura alcun affidamento del richiedente né preclusione per l’Amministrazione, che resta titolare di un potere valutativo da esercitare secondo proporzionalità e ragionevolezza.

Infine, la scelta di non negare integralmente l’accesso ma di modulare l’ostensione fornendo i dati per Regioni appare rispettosa dei principi di adeguatezza e minima restrizione del diritto di accesso, imponendo un sacrificio solo marginale all’interesse conoscitivo e preservando esigenze di sicurezza di pari dignità costituzionale. L’appello è pertanto accolto, il ricorso di primo grado respinto e le spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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