Budget sanitario e potere regionale di programmazione della spesa (C.G.A.R.S. n. 142 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alle Regioni provvedere, con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale e alla distribuzione delle risorse, assicurando l’equilibrio complessivo del sistema sul piano organizzativo e finanziario. Nell’esercizio di tale funzione le Regioni godono di un ampio potere discrezionale, da esercitare mediante un ragionevole ed equilibrato apprezzamento del diritto degli assistiti alle prestazioni, dell’efficienza delle strutture pubbliche, delle aspettative degli operatori privati e dell’interesse al contenimento della spesa. La fissazione dei tetti in una fase avanzata dell’anno è fisiologica, non potendo prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento. La determinazione retroattiva del budget non vale, di per sé, a inficiare la legittimità dell’assegnazione del limite sopravvenuto nel corso dell’anno.

Il Fatto

Il Centro Polispecialistico F.K.T. Benessere s.r.l., struttura specialistica convenzionata con il servizio sanitario nazionale, impugnava davanti al TAR Sicilia la nota con cui l’AUSL n. 1, poi ASP di Agrigento, aveva fissato il budget definitivo per gli anni 2007 e 2008. La società contestava l’erroneo calcolo del budget, l’omessa indicazione del termine e dell’autorità giudiziaria e la mancata partecipazione al procedimento amministrativo di determinazione, lamentando che il tetto, comunicato solo nel luglio 2008, pregiudicava i propri diritti di credito per le prestazioni già erogate.

Il TAR Sicilia, Sez. I, con sentenza n. 2290 del 2021, respingeva il ricorso con condanna alle spese. La società proponeva appello, riproponendo le censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. conferma il rigetto. Il Collegio muove dalla ripartizione delle competenze: alle Regioni compete la fissazione del tetto massimo annuale di spesa e la distribuzione delle risorse per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, in vista dell’equilibrio organizzativo e finanziario del sistema. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. III, n. 5371 del 2016 e n. 1913 del 2013.

La scelta di impiego delle risorse rientra in un ampio potere discrezionale, da assumersi secondo un ragionevole ed equilibrato apprezzamento di più esigenze: prestazioni adeguate ai cittadini, efficienza delle strutture pubbliche, aspettative degli operatori privati e contenimento della spesa, secondo Cons. Stato, sez. III, n. 724 del 2015.

Nessuna illegittimità deriva dalla fissazione tardiva dei tetti. La Corte la considera fisiologica, perché il dato non può prescindere dalla conoscenza del riferimento finanziario, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 6802 del 2018 e n. 3801 del 2015. Quanto alla determinazione retroattiva del budget, essa non inficia di per sé la legittimità dell’assegnazione sopravvenuta, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 3 e n. 4 del 2012 e da Cons. Stato, sez. III, n. 2444 del 2016.

Nel caso concreto i tempi delle determinazioni erano stati dettati dalla sopravvenienza dei decreti assessoriali contenenti i criteri di calcolo. Per il 2007 l’amministrazione aveva dapprima assegnato in via provvisoria un budget, poi, rideterminate tutte le posizioni secondo il criterio ordinario, aveva applicato la decurtazione del 16,83% prevista dalla disciplina regionale per far rientrare l’importo complessivo nel macro aggregato assegnato alla provincia di Agrigento, in ossequio al Piano di rientro di natura inderogabile. L’appello è pertanto infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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