Ordine di demolizione e istanze di condono su opere diverse non interferiscono (TAR Sicilia n. 2697 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di condono edilizio non inibisce l’esercizio del potere repressivo della pubblica amministrazione in ordine agli abusi ulteriori e diversi da quelli dichiarati nell’istanza di sanatoria. L’ordine di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, che non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata, né una comparazione con gli interessi privati contrapposti. Il decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non ingenerano alcun legittimo affidamento sulla conservazione dell’opera abusiva. In presenza di abusi edilizi non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere prima di emanare l’ordine di demolizione. Il diritto all’abitazione di cui all’art. 8 CEDU non ha portata assoluta e non prevale automaticamente sull’interesse pubblico al governo del territorio.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi del dante causa, impugnano la determinazione con cui il Comune ha intimato la demolizione di opere ritenute abusive, realizzate in ampliamento rispetto a un immobile già oggetto di quattro istanze di condono edilizio presentate tra il 1985 e il 2004. Gli abusi contestati riguardano un manufatto al piano terra, un ampliamento alla seconda elevazione e un ulteriore corpo alla terza elevazione.

Il Comune aveva precisato che la demolizione era disposta fatti salvi i provvedimenti da adottare all’esito delle istanze di sanatoria pendenti. I ricorrenti deducono la carenza di motivazione, la sproporzione della misura rispetto alle ridotte dimensioni di taluni abusi, l’affidamento ingenerato dall’inerzia dell’amministrazione e la necessità di tutelare l’abitazione familiare. Il secondo motivo concerne l’irrogazione della sanzione pecuniaria per l’eventuale inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette l’inutilizzabilità dei documenti depositati dal Comune il giorno precedente l’udienza oltre le ore 12:00, perché tardivi rispetto al termine di garanzia del contraddittorio previsto dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. e richiamato dall’orientamento consolidato (Cons. Stato n. 966 del 2024, n. 756 del 2024, n. 11337 del 2023).

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’effetto interdittivo della domanda di condono opera esclusivamente rispetto alle opere dichiarate, non potendo interferire con il potere repressivo su abusi ulteriori e diversi. Poiché gli interventi oggetto dell’ordine demolitorio non rientrano nell’ambito delle istanze presentate, il provvedimento ripristinatorio è legittimo e integra un atto dovuto. In pendenza del procedimento di sanatoria è preclusa ogni modifica dell’assetto del bene: l’istituto non può legittimare attività edilizia nuova.

Il richiamo alle ridotte dimensioni degli ampliamenti è inconferente, dovendosi valutare gli interventi in un apprezzamento globale. La domanda di condono non autorizza a trasformare o ampliare i manufatti, stante la permanenza dell’illecito fino alla sanatoria, mai intervenuta (Cons. Stato n. 805 del 2024, n. 10163 del 2023, n. 5775 del 2023).

Quanto all’affidamento, la giurisprudenza esclude che il lungo lasso di tempo trascorso possa radicarlo (Cons. Stato n. 4039 del 2024, n. 3212 del 2024). L’ordine di demolizione ha carattere reale e prescinde dalla responsabilità del proprietario; non è necessario individuare un interesse pubblico diverso dalle esigenze di ripristino della legalità. Né sussiste obbligo di verificarne la sanabilità ex artt. 36 o 37 d.P.R. n. 380/2001, rimessa all’iniziativa del privato.

Il diritto all’abitazione non ha portata assoluta e non rende illegittimi gli ordini demolitori: le condizioni personali dei soggetti rilevano solo nella fase esecutiva (Cons. Stato n. 5705 del 2023). Il secondo motivo è inammissibile, perché l’impugnazione investe un potere non ancora esercitato, in applicazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Il ricorso è quindi in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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