Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro l’amministrazione inadempiente (TAR Piemonte n. 1884 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza allorché l’amministrazione, pur costituita, non dimostri di aver dato esecuzione integrale al giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, si applica anche all’azione di ottemperanza. Sulle somme riconosciute al lavoratore dal giudice ordinario non vanno operate le trattenute previdenziali a carico del dipendente, per il disposto degli artt. 19 e 23 della L. 218/1952. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. si cumula con gli interessi legali e decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’efficacia della nomina del commissario.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero a pagarle l’indennità sostitutiva delle ferie non godute e l’incidenza della stessa sul trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione. Il titolo è stato corretto con successivo decreto per errore materiale.
Secondo la prospettazione, il Ministero ha accreditato solo parte dell’importo con il cedolino di settembre 2025, lasciando scoperta la differenza. La ricorrente chiede quindi l’ordine di pagamento del residuo, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti di rito. La sentenza azionata è attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, e notificata al Ministero presso il domicilio reale. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Nel merito, l’inottemperanza è non contestata. Il Ministero, pur costituito, non ha dimostrato che la somma corrisposta con il cedolino di settembre 2025 esaurisca quanto dovuto in base al giudicato, al netto delle sole trattenute fiscali e previdenziali di legge. Il Collegio ordina pertanto l’integrale esecuzione nel termine di sessanta giorni.
Quanto alle ritenute, il Tribunale precisa che sulle somme riconosciute dal giudice ordinario non possono essere operate le trattenute previdenziali a carico del lavoratore, in forza degli artt. 19 e 23 della L. 218/1952. La questione è risolta in senso conforme alla richiesta della ricorrente.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia viene nominato sin d’ora il commissario ad acta, con ampia facoltà di delega a qualsiasi dirigente o funzionario, anche di altro Dipartimento, e con possibilità di attingere ai capitoli di spesa destinati, a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
È accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sul residuo dovuto, in aggiunta agli interessi già disposti dal giudice civile, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o all’efficacia della nomina del commissario. Le spese sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Collegio rileva infine la serialità del contenzioso e dispone la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
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