L’ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro davanti al TAR è ammissibile (TAR Sicilia n. 2057 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esperibile con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Il ricorso è ammissibile quando risulti il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 dopo la notifica del titolo. L’inerzia dell’Amministrazione, che non dimostri l’avvenuto adempimento, integra il presupposto per l’accoglimento e per l’ordine di esecuzione entro un termine perentorio. Il giudice amministrativo può nominare sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, individuandolo ratione muneris in un dirigente della stessa struttura debitrice, senza compenso.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 707/2024 aveva accertato il diritto della ricorrente, docente, a usufruire del beneficio di € 500 annui tramite carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.000,00 oltre interessi legali.

La sentenza, non impugnata, era stata notificata al Ministero il 16 aprile 2024. Poiché l’Amministrazione non aveva corrisposto quanto dovuto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Ministero si è costituito senza articolare difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Messina il 28 gennaio 2025; la notifica del titolo è avvenuta il 16 aprile 2024 ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nessun dubbio, per il Tribunale, sulla riconducibilità della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. prevede espressamente l’azione per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito il ricorso è fondato: l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento di quanto impostole. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di corrispondere, mediante accredito sulla carta elettronica istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la somma complessiva di € 2.000,00 oltre interessi legali ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza perdurante, individuandolo ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, senza compenso e con facoltà di subdelega ad altro dirigente del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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