Il committente può sindacare gli oneri di sicurezza del PSC (TAR Liguria n. 318 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il committente non è esonerato dalla verifica del Piano di sicurezza e coordinamento. L’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 esclude che la designazione del coordinatore per la progettazione sollevi il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del medesimo decreto. Gli oneri di sicurezza costituiscono una stima analitica per voci singole, basata su prezziari o indagini di mercato, e sono perciò sindacabili nel loro an e quantum, con conseguente potere di rettifica del committente. Il controllo serve anche a correggere il rischio di commistione tra soggetto controllore e coordinatore controllato. In sede di approvazione del progetto esecutivo il Ministero vigilante può quindi rideterminare gli importi, nei limiti della congruità tecnica accertata in istruttoria.
Il Fatto
La società concessionaria di tratti autostradali impugna il decreto direttoriale con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato il progetto esecutivo di adeguamento di un lotto di gallerie, riducendo alcune voci rispetto alle previsioni progettuali. La ricorrente contesta tanto il diniego di finanziamenti ulteriori rispetto al plafond già stanziato nel piano economico finanziario, quanto la decurtazione degli importi del progetto.
Nel corso del giudizio la società dichiara la sopravvenuta cessazione dell’interesse sul primo motivo, insistendo sul secondo e chiedendo un’istruttoria tecnica. Il Ministero resistente chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce l’inammissibilità per omesso deposito della procura notarile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare del Ministero: la procura generale con autentica notarile era stata depositata in limine e attribuiva il potere di rappresentanza sostanziale e processuale, con conseguente validità della procura speciale conferita al difensore. Il primo motivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come dichiarato in udienza.
Sul secondo motivo, la questione tecnica impone un approfondimento istruttorio. Dopo la rinuncia del primo verificatore e l’incompatibilità del secondo, il Collegio dispone una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la congruità delle decurtazioni quanto a tipologie, quantità e prezzi. La consulenza riconosce un maggiore importo complessivo di € 33.930,67, articolato per oneri di sicurezza, lavori, prevenzione incendi e somme a disposizione.
Il punto di diritto centrale riguarda la sindacabilità degli oneri di sicurezza. La ricorrente sostiene che la loro determinazione spetti in via esclusiva al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Il Collegio esclude l’esclusività: il PSC è redatto dal coordinatore ai sensi dell’art. 91, comma 1, lett. a), e dell’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008, ma il committente resta coinvolto nella sua formazione e nella verifica del suo adeguamento. Il punto 4.1.3 dell’allegato XV qualifica la stima come congrua e analitica per voci singole, su elenchi prezzi o indagini di mercato: elementi che ammettono margini di opinabilità e quindi controllo. L’esegesi funzionale conferma la verifica per voci estranee, abnormi o non giustificate.
La soluzione è rafforzata dall’argomento sistematico: poiché il committente risponde della sicurezza dei lavoratori, deve poter incidere sul piano. Nel caso concreto il coordinatore era espressione della stessa concessionaria, con commistione tra controllore e controllato, corretta dal controllo ministeriale. Nel merito il Collegio ritiene congrue le determinazioni del consulente, ancorate al Prezziario ANAS 2016 e a criteri equitativi, e non condivide le censure della ricorrente. Il ricorso è quindi in parte improcedibile e in parte accolto nei limiti indicati; le spese sono compensate e il compenso del consulente posto a carico di entrambe le parti in misura uguale.
Nota della Redazione
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