Lotti funzionali distinti e qualificazione SOA per singolo stralcio (TAR Sardegna n. 32 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di appalto suddiviso in lotti funzionali distinti, ciascuno con proprio CIG e destinato a essere eseguito con autonomo contratto, la qualificazione SOA dei concorrenti si valuta con riferimento al singolo lotto, senza che l’importo dell’uno condizioni la qualificazione richiesta per l’altro. L’operatore in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale del lotto può eseguire direttamente tutte le lavorazioni, salvo che le categorie scorporabili siano a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. b), D.L. n. 47/2014: in tal caso è sufficiente dichiarare il subappalto necessario ad impresa specificamente qualificata. La dichiarazione di subappalto non richiede, in difetto di previsione della lex specialis, l’indicazione nominativa del subappaltatore né la puntuale specificazione delle lavorazioni affidate.

Il Fatto

Il Comune di Sassari indiceva una procedura aperta per un appalto integrato di progettazione ed esecuzione, finanziato con fondi PNRR, articolato in due stralci funzionali: il primo con CIG proprio, il secondo opzionale e subordinato al reperimento del finanziamento. Alla gara partecipavano due concorrenti. All’esito, la stazione appaltante aggiudicava l’appalto a una costituenda ATI, con efficacia sospesa alla verifica dei requisiti.

La società collocatasi seconda impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Sardegna, deducendo l’assenza in capo alla mandataria dei requisiti di capacità economica e tecnica e l’invalidità della dichiarazione di subappalto. Chiedeva l’annullamento e il risarcimento del danno. Resistevano il Comune, la controinteressata e le amministrazioni statali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, respingendolo. La ricorrente assumeva che l’appalto fosse unitario e che la qualificazione dovesse ragguagliarsi alla somma dei due stralci. Il Giudice rileva invece che la lex specialis configurava due lotti funzionali distinti, ciascuno con proprio CIG e con autonoma previsione contrattuale, il secondo condizionato al finanziamento. A conferma, un chiarimento pubblicato prima della scadenza delle offerte precisava le categorie prevalenti per ciascuno stralcio.

Da ciò deriva che ogni concorrente doveva comprovare la propria qualificazione SOA separatamente per ciascun lotto e per le relative categorie, principali e scorporabili, senza che gli importi di un lotto influissero sull’altro. L’opposta lettura avrebbe sovraqualificato i partecipanti e vanificato la funzione della suddivisione in lotti, volta ad ampliare la concorrenza. Il Collegio sottolinea altresì l’eterogeneità delle lavorazioni dei due stralci.

Così interpretata la legge di gara, l’ATI aggiudicataria possedeva i requisiti richiesti: per il primo stralcio, la qualificazione nella categoria prevalente OG8, con incremento del quinto ex art. 61 d.P.R. n. 207/2010, e nella scorporabile OG13; per il secondo, la qualificazione nella prevalente OG2 e nella OS21, con dichiarazione di voler subappaltare quest’ultima.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La dichiarazione contestata integra un’ipotesi di subappalto necessario, poiché la categoria OS21 è a qualificazione obbligatoria. Il Collegio richiama il principio per cui l’operatore qualificato nella sola categoria prevalente può partecipare purché subappalti le lavorazioni a qualificazione obbligatoria ad impresa qualificata (Cons. Stato, Sez. V, n. 2873 del 21.03.2023). La formula “nei limiti previsti dalla legge” è stata correttamente intesa nel senso che l’impresa esegue direttamente le lavorazioni coperte dalla propria classifica, subappaltando il resto.

La lex specialis non imponeva di qualificare espressamente il subappalto come “qualificante” né di indicare il nominativo del subappaltatore: sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 5545 del 06.06.2023 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1781/2022. Eventuali ambiguità avrebbero semmai potuto essere chiarite mediante soccorso procedimentale (Cons. Stato, Sez. III, n. 2130 del 23.03.2022). Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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