L’accesso civico all’offerta tecnica cede al bilanciamento con il know-how dell’aggiudicatario (Cons. Stato n. 7201 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso civico generalizzato ai documenti di gara resta soggetto, anche dopo il d.lgs. n. 36/2023, agli interessi-limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, tra i quali la tutela dei segreti tecnici e commerciali dell’aggiudicatario. L’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 non ha abolito il giudizio di bilanciamento: esso va operato dall’amministrazione in concreto, con valutazione ad alto tasso di discrezionalità, tra l’interesse conoscitivo e la riservatezza del know-how aziendale. La soluzione è confermata dalla giurisprudenza unionale, che esclude l’ostensione automatica degli atti contenenti segreti commerciali e impone la ponderazione caso per caso. A maggior ragione il bilanciamento si impone verso il terzo estraneo alla procedura, che non può ottenere un accesso più ampio di quello riconosciuto ai partecipanti.
Il Fatto
L’appellante aveva chiesto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, l’accesso al contratto di appalto per la gestione e il funzionamento del centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio, stipulato con la società aggiudicataria, e a tutti gli allegati, compresa l’offerta tecnica. La controinteressata si era opposta all’ostensione, invocando il contenuto riservato della propria proposta e il know-how acquisito nella gestione di strutture analoghe.
La Prefettura aveva trasmesso il contratto e il rinnovo, escludendo l’offerta tecnica sul richiamo dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023. Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso, ravvisando una legittima declinazione dei limiti dell’accesso civico. L’appellante ha impugnato la decisione deducendo la carenza di motivazione dell’opposizione, l’insussistenza di un segreto commerciale e l’erronea condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello nel merito, dichiarandosi assorbito l’esame dell’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione. La questione riguarda l’accesso civico generalizzato, che l’Adunanza plenaria n. 10 del 2022 colloca come terza generazione del diritto di accesso. L’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 fa salvi i limiti posti a tutela degli interessi privati, tra cui i segreti commerciali.
Il punto centrale è l’interpretazione dell’art. 35 d.lgs. n. 36/2023. Secondo la Sezione, la norma ha codificato l’applicazione dell’accesso civico al settore dei contratti pubblici, normativizzando i principi dell’Adunanza plenaria n. 10 del 2020, ma non ha eliminato gli interessi-limite del d.lgs. n. 33/2013. Resta dunque in capo all’amministrazione il bilanciamento concreto tra ostensione e riservatezza, non potendo l’accesso condurre alla divulgazione di informazioni idonee a ledere i segreti dell’aggiudicatario e a falsare la concorrenza futura.
Il Collegio richiama l’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 10 giugno 2025, C-686/24, che, sull’art. 39 della direttiva 2014/25/UE, esclude l’accesso automatico agli atti contenenti segreti tecnici o commerciali in assenza di un bilanciamento tra diritto alla tutela giurisdizionale effettiva ed esigenze di riservatezza. Se tale ponderazione è richiesta persino tra partecipanti alla gara, a maggior ragione si impone verso il terzo estraneo alla procedura, che altrimenti otterrebbe un’ostensione maggiore dei concorrenti.
Applicando tali principi, la valutazione della Prefettura appare immune dai vizi dedotti: l’amministrazione ha confrontato l’opposizione motivata della controinteressata, fondata sul contenuto tecnico e commerciale dell’offerta, con l’istanza dell’appellante, priva dell’allegazione documentale sulla qualità di consulente ed esperto di politiche migratorie. Il rigetto dell’accesso all’offerta tecnica è dunque confermato. Quanto alle spese, la Sezione ribadisce l’ampio potere discrezionale del giudice di primo grado, non sindacabile se non per statuizioni abnormi, e compensa quelle del grado per giusti motivi, anche in ragione del richiamo alla recentissima giurisprudenza unionale.
Nota della Redazione
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