Accesso civico generalizzato: richieste massive plurime e difetto di interesse pubblicistico (Cons. Stato n. 3159 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, è azionabile da chiunque, senza obbligo di motivazione e senza verifica della legittimazione soggettiva. Esso trova tuttavia un limite nelle cause ostative dell’art. 5-bis d.lgs. n. 33 del 2013 e nella necessità che la richiesta esprima un interesse conoscitivo coerente con le finalità pubblicistiche dell’istituto, cioè l’informazione e la formazione dell’opinione pubblica, il controllo sull’esercizio delle funzioni istituzionali, la verifica dell’impiego delle risorse pubbliche e la promozione della partecipazione democratica. La scarsa rilevanza dell’interesse rappresentato, pur non costituendo requisito di legittimazione, concorre a giustificare il diniego. Integra inoltre fattispecie ostativa la proposizione di richieste massive plurime, pervenute in un arco temporale limitato da parte dello stesso richiedente o di soggetti riconducibili a un unico centro di interessi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato al Comune un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013. Chiedeva di sapere se, dopo la delibera con cui l’ente aveva quantificato le somme impignorabili per il primo semestre, fossero stati disposti pagamenti per titoli diversi da quelli vincolati, oppure senza il rispetto dell’ordine cronologico delle fatture o delle deliberazioni di impegno; in caso affermativo, domandava gli estremi dei pagamenti.

Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente propose ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio inadempimento. Il TAR Liguria, sentenza n. 1130 del 2025, accolse il ricorso e condannò il Comune a pronunciarsi entro quindici giorni. L’ente ha proposto appello, deducendo l’insussistenza dei presupposti dell’accesso e la configurabilità di una richiesta massiva plurima.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura dell’istituto richiamando l’Adunanza plenaria n. 10 del 2020, che colloca l’accesso civico generalizzato come “terza generazione” del diritto all’accesso. Il giudizio ha ad oggetto la verifica della spettanza del diritto, non la correttezza delle ragioni addotte dall’amministrazione per il diniego (Cons. Stato n. 4560 del 2021; Cons. Stato n. 7864 del 2022).

Il Consiglio di Stato ribadisce che non occorre verificare la legittimazione dell’accedente né la motivazione della richiesta (Cons. Stato n. 9848 del 2023). L’interesse conoscitivo è elevato al rango di diritto fondamentale, limitabile solo per le cause ostative dell’art. 5-bis d.lgs. n. 33 del 2013. Nondimeno, la richiesta deve esprimere l’interesse del richiedente a conoscere l’attività amministrativa uti cives.

Nel caso concreto la richiesta risulta non circostanziata e priva di adeguata illustrazione dell’interesse: il ricorrente non risiede nel territorio dell’ente. Tale circostanza sfuoca l’interesse conoscitivo esplicitato, pur restando ferma l’azionabilità dell’accesso da parte di chiunque, senza oneri motivazionali (Cons. Stato n. 1117 del 2024; Cons. Stato n. 60 del 2021).

Il Collegio ritiene che l’interesse sotteso all’istanza sia di natura individuale e privatistica, avulso dall’afflato pubblicistico dell’istituto. La scarsa rilevanza dell’interesse, senza costituire requisito di legittimazione, concorre a motivare la legittimità del diniego.

Un secondo profilo rafforza la conclusione. Dalla consultazione della banca dati della Giustizia Amministrativa emerge che il richiedente ha instaurato, con il medesimo difensore, diciannove giudizi in materia di accesso civico dinanzi a Tribunali amministrativi di diverse parti d’Italia. Ricorre pertanto la fattispecie delle richieste massive plurime delineata dall’Adunanza plenaria n. 10 del 2020 e confermata da Cons. Stato n. 7983 del 2025. La produzione documentale dell’ente è ammissibile, trattandosi di materiale di consultazione, e l’istanza istruttoria va respinta perché non necessaria.

L’appello è pertanto accolto e il ricorso introduttivo respinto. Le spese del doppio grado sono compensate integralmente tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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