Offerta tecnica, planimetrie non decisive e insindacabilità delle valutazioni (Cons. Stato n. 3162 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte tecniche espressa dalla commissione di gara costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, salvo che sia affetta da manifesta illogicità o da travisamento dei fatti. Il sindacato del giudice amministrativo è pieno, penetrante ed effettivo, ma non sostitutivo: egli verifica ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte, senza potervi sovrapporre un proprio sistema valutativo. Nell’interpretazione della lex specialis di gara trovano applicazione i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre. L’omessa allegazione delle planimetrie richieste dal disciplinare non giustifica la decurtazione del punteggio, quando il bando non collega a tale omissione alcuna sanzione e qualifica come “eventuali” gli elaborati grafici.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti. All’esito della gara, gestita da una centrale unica di committenza, risultava prima graduata un’associazione protezione animali, seguita dalla società seconda classificata. L’aggiudicazione veniva impugnata dalla seconda classificata; nelle more, la centrale di committenza revocava in autotutela l’aggiudicazione e assegnava il servizio alla società.
L’associazione proponeva ricorso innanzi al TAR Campania, che accoglieva le censure relative all’attribuzione dei punteggi per i criteri A.1, A.2 e C, decurtando sei punti all’offerta tecnica della società e ritenendo che la graduatoria vedesse al primo posto la ricorrente. La società ha proposto appello, deducendo l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di procura e per violazione del principio di autosufficienza, e l’erroneità della decurtazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge i primi due motivi. Quanto al primo, richiamando Cass. civ. Sez. III n. 23437 del 2024, afferma la regola dell’ultrattività del mandato alla lite: se l’evento previsto dall’art. 299 cod. proc. civ. non è dichiarato o notificato nei modi dell’art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato. Quanto al secondo, il principio di autosufficienza dell’atto introduttivo rende inammissibili i motivi dedotti per relationem, ma nel caso concreto i motivi aggiunti riproponevano tutte le censure già contenute nel ricorso principale.
È invece fondato il terzo motivo. Il Collegio ricorda che il giudizio di appello ha natura di revisio prioris instantiae e che le censure sono state analiticamente esposte, superando il vaglio di specificità. Nel merito, richiamando Cons. Stato Sez. V n. 7931 del 2023, ribadisce che il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate.
Il TAR ha operato un sindacato sostitutivo, decurtando i punteggi mediante una lettura parziale e travisata dei criteri del bando. La lex specialis va interpretata secondo gli artt. 1362 e 1363 cod. civ.: il canone della totalità impone di leggere le clausole le une per mezzo delle altre. Il punto 16 del bando qualificava come “eventuali” gli elaborati grafici e nessuna sanzione era collegata alla mancata allegazione delle planimetrie; la lettura congiunta dei punti 16 e 18 consentiva una valutazione agevole delle offerte, come la commissione ha fatto. Eventualmente, la stazione appaltante avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio procedimentale. Parimenti infondata è la domanda di riattribuzione dei punteggi, poiché la graduatoria è cristallizzata con l’aggiudicazione.
La statuizione di accoglimento del terzo motivo regge autonomamente la decisione: assorbito il quarto motivo, la sentenza è riformata con integrale rigetto del ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate per la difficoltà di accertamento della vicenda fattuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 299 c.p.c. – Morte o perdita della capacità prima della costituzione
- Art. 300 c.p.c. – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace