Interdittiva antimafia e indizi: legami familiari e precedenti degli amministratori (TAR Sicilia n. 1433 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia implica una valutazione discrezionale dell’autorità prefettizia sul pericolo di infiltrazione mafiosa, da accertare con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, secondo il parametro del “più probabile che non”, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti e senza richiedere la certezza tipica dell’accertamento penale. In questa prospettiva assumono rilievo anche elementi atipici e il campo valutativo del potere prefettizio si arresta solo di fronte a un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico. I rapporti di parentela tra i vertici dell’impresa e soggetti affiliati alla criminalità organizzata possono essere valorizzati quando, per natura, intensità o caratteristiche concrete, facciano ritenere che le decisioni dell’impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, dall’affiliato. La legittimità dell’interdittiva va valutata sulla considerazione unitaria e complessiva del compendio indiziario, non su ciascun elemento isolatamente considerato.

Il Fatto

La società ricorrente, che svolge attività di assistenza e accoglienza di migranti richiedenti asilo, impugna l’interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti dall’U.T.G.-Prefettura. Il provvedimento valorizza la presenza, nel consiglio di amministrazione, di soggetti con precedenti penali per ricettazione, truffa, appropriazione indebita, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, oltre a segnalazioni per ulteriori reati.

La Prefettura richiama altresì la posizione di un dipendente, coordinatore di uno dei centri gestiti dalla cooperativa, fratello di un soggetto condannato per associazione di tipo mafioso, e già Sindaco di un Comune sciolto per infiltrazioni mafiose. La ricorrente deduce la carenza motivazionale dell’atto, basato su un “collage” di vicende personali e su rapporti di parentela con soggetti estranei alla compagine sociale, contestando la sussistenza di un concreto pericolo infiltrativo. Il Tribunale respinge l’istanza cautelare e, all’udienza di smaltimento dell’arretrato, trattiene la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio, ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. III, 19 gennaio 2024, n. 614, secondo cui il pericolo di infiltrazione mafiosa va accertato con una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. L’informazione antimafia opera come “frontiera avanzata” nel confronto tra Stato e anti-Stato e consente l’uso di strumenti e risultanze anche atipici.

Su questa base il Tribunale ritiene che gli elementi addotti dalla Prefettura, nella loro connessione complessiva, siano obiettivamente rivelatori del pericolo infiltrativo. Assume rilievo, anzitutto, la circostanza che gli amministratori dell’impresa abbiano precedenti penali di indubbio disvalore, non episodici ma connotanti i caratteri degli organi di governance della cooperativa.

Centrale è poi il profilo del dipendente con ruolo di responsabile di un centro di accoglienza. Il Collegio sottolinea che la Prefettura non lo ha considerato solo per la parentela con il fratello condannato per associazione mafiosa, ma anche per l’autonomo coinvolgimento in vicende sintomatiche di contiguità mafiosa: il suo ruolo di Sindaco al tempo dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione, il contatto con esponenti del clan locale, il rinvio a giudizio per corruzione e abuso d’ufficio, la dichiarazione di incandidabilità.

Sul rilievo dei rapporti familiari la sentenza richiama il Consiglio di Stato 29 maggio 2023, n. 5227: l’Amministrazione può valorizzarli quando lascino ritenere, secondo la logica del “più probabile che non”, che le decisioni dell’impresa possano essere influenzate anche indirettamente, considerata la struttura clanica della mafia fondata sul nucleo familiare. Non si tratta di presumere che il parente di un mafioso sia mafioso, ma di considerare la peculiare realtà locale e i legami di cointeressenza o soggezione.

Il Collegio esclude infine che l’interdittiva sia stata fatta discendere isolatamente dalla posizione del dipendente, derivando essa da una valutazione complessiva del compendio indiziario, comprensivo dei precedenti degli amministratori e del contesto ambientale di operatività. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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