Accesso civico su incarichi di consulenza: il silenzio è inadempimento (TAR Puglia n. 624 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso civico, disciplinato dagli artt. 5 e ss. d.lgs. n. 33/2013, il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del cittadino non integra una fattispecie di silenzio significativo di segno negativo. L’art. 5 del decreto trasparenza impone all’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato, cosicché l’inerzia costituisce silenzio inadempimento, azionabile con il rito di cui all’art. 117 c.p.a. e, in caso di diniego espresso, con il rito sull’accesso ex art. 116 c.p.a. I dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, con i relativi compensi, sono oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina la pubblicazione e la comunicazione al richiedente con il relativo collegamento ipertestuale.
Il Fatto
Il ricorrente ha trasmesso al Comune un’istanza di accesso civico con la quale chiedeva comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale, dei dati e dei documenti relativi ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza conferiti nell’anno 2023. La richiesta individuava analiticamente gli elementi da ostendere: estremi dell’atto di conferimento, curriculum vitae, dati su incarichi e cariche in enti regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, compensi con evidenza delle componenti variabili o legate al risultato.
L’amministrazione non ha fornito alcuna risposta e non si è costituita in giudizio. Il ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna a provvedere entro il termine di legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del rimedio. In materia di accesso civico, a differenza di quanto previsto per l’accesso ai documenti, il silenzio dell’amministrazione non produce un silenzio-rigetto. L’art. 5 d.lgs. n. 33/2013 impone un obbligo di pronuncia espressa e motivata: l’inerzia resta mera inerzia e va qualificata come silenzio inadempimento. Il cittadino è pertanto tenuto ad attivare il rito sul silenzio ex art. 117 c.p.a. e, solo in caso di diniego espresso sui dati richiesti, il successivo rito sull’accesso ex art. 116 c.p.a., con il conseguente termine di trenta giorni per l’impugnazione. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VI, 23/07/2018, n. 4913.
Superata la questione processuale, il Tribunale verifica la fondatezza della pretesa ostensiva e la riscontra piena, trattandosi di dati che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare. Gli indici normativi sono definiti inequivoci. L’art. 15 d.lgs. n. 33/2013 impone alle pubbliche amministrazioni di pubblicare e aggiornare le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, elencando gli estremi dell’atto di conferimento, il curriculum, i dati su incarichi e cariche e i compensi, con l’ulteriore previsione degli elenchi dei consulenti e del termine di pubblicazione entro tre mesi dal conferimento e per i tre anni successivi alla cessazione.
Concorre l’art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001, che impone di rendere noti, mediante banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei consulenti con l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico, oltre all’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Il Collegio richiama altresì l’art. 4-bis d.lgs. n. 33/2013, che impone la pubblicazione dei dati sui pagamenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, richiamando TAR Lazio, Sez. I Quater, 16/02/2021, n. 1921.
Il ricorso è quindi accolto. Il Tribunale ordina al Comune di pubblicare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la documentazione richiesta e di comunicare al ricorrente l’avvenuta pubblicazione con il relativo collegamento ipertestuale, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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