Accesso civico e penali TPL esclusi solo con pregiudizio concreto (TAR Toscana n. 734 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso civico ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013 fondato sulla tutela degli interessi economici e commerciali del controinteressato deve essere sostenuto da un pregiudizio concreto e specifico, non meramente teorico o ipotetico. Grava sull’amministrazione e sul controinteressato l’onere di indicare quale interesse venga leso e in che modo la disclosure lo pregiudichi. La pendenza di un contenzioso avanti all’A.G.O. sulla legittimità del provvedimento non incide sulla definitività del procedimento amministrativo già concluso e non giustifica il differimento dell’accesso. L’legittimazione ad agire dell’associazione rappresentativa non è esclusa da un asserito conflitto di interessi, se non dimostrato in concreto.

Il Fatto

A seguito di notizie di stampa su una penale applicata al gestore del servizio di trasporto pubblico locale per alcune corse non effettuate nel 2022, un’associazione di categoria presentava alla Regione Toscana istanza di accesso civico ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013, chiedendo il decreto di irrogazione, l’istruttoria e ogni allegato sul calcolo delle corse saltate.

La Regione respingeva l’istanza con nota del 20 settembre 2023, per difetto di legittimazione, pretestuosità e non pubblicità degli atti. Su ricorso dell’associazione, il Difensore civico accoglieva il reclamo e imponeva la rideterminazione ex art. 5, ottavo comma, d.lgs. n. 33/2013. All’esito del riesame, la Regione confermava il diniego, assumendo un pregiudizio agli interessi commerciali del controinteressato e la non definitività degli atti, contestati in un giudizio pendente. L’associazione impugnava con ricorso ex art. 116 c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari di inammissibilità. Quanto alla legittimazione processuale, lo Statuto associativo attribuisce al Presidente non solo la rappresentanza, ma anche la competenza a prendere i provvedimenti occorrenti allo svolgimento dell’attività, compresa la proposizione di azioni giudiziarie.

Quanto alla legittimazione ad agire, la Sezione esclude il prospettato conflitto di interessi: la società partecipata dal controinteressato e già associata aveva comunicato la dissociazione dal 5 ottobre 2022, data compatibile con le istanze. Richiamando C.G.A. n. 769 del 27 giugno 2022 e Cons. Stato, ad. plen. n. 6 del 20 febbraio 2020, il giudice amministrativo conferma che l’omogeneità degli interessi è requisito dell’interesse collettivo, ma le resistenti non ne hanno dimostrato l’assenza. L’accesso civico, peraltro, è esercitabile da chiunque, senza limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva.

Nel merito, il Collegio restringe l’oggetto al solo secondo diniego, superato il primo dal riesame imposto dal Difensore civico. Il diniego fondato sul pregiudizio agli interessi commerciali si rivela illegittimo: l’art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013 richiede un pregiudizio concreto, e le Linee guida A.N.A.C. impongono all’amministrazione di indicare l’interesse leso e dimostrare il nesso causale con la disclosure. Nel caso, né il provvedimento né la memoria del controinteressato specificano gli aspetti concreti del know-how aziendale lesi, riducendosi a una parafrasi della norma.

Manifestamente pretestuosa è poi l’eccezione di non definitività: il procedimento di applicazione delle penali era concluso e la contestazione giurisdizionale resta esterna alla fase amministrativa. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della nota del 22 dicembre 2023 e ordine alla Regione di consentire l’accesso entro trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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