Scaffalature di deposito di grandi dimensioni e ancorate costituiscono nuova costruzione (TAR Emilia-Romagna n. 63 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scaffalature metalliche destinate allo stoccaggio delle merci integrano un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5) ed e.7), d.P.R. n. 380/2001 quando presentino notevoli dimensioni, siano saldamente ancorate a una pavimentazione in calcestruzzo e siano funzionalmente destinate a un uso non temporaneo, ma permanente. In tal caso il loro allestimento richiede il permesso di costruire e non è riconducibile agli interventi di cui all’art. 22 d.P.R. n. 380/2001 assoggettati a SCIA. La qualificazione pertinenziale non esclude automaticamente l’inquadramento come nuova costruzione, poiché il riferimento alla soglia del 20% di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001 opera in senso inclusivo e non esclude l’inquadramento in presenza di volume inferiore, dovendosi valutare le concrete caratteristiche e la finalità del manufatto.
Il Fatto
La ricorrente, società operante nella vendita di materiale per l’edilizia, ha realizzato presso il proprio deposito una serie di scaffalature metalliche destinate al ricevimento e allo stoccaggio delle merci. Dopo un’iniziale interlocuzione con l’ente, ha presentato una CILA e successivamente una SCIA in sanatoria relativa alle scaffalature e alle opere di adeguamento.
Il Comune ha dapprima inviato la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e, quindi, ha adottato il provvedimento di diniego, qualificando le scaffalature come interventi di nuova costruzione con carattere di permanenza, soggetti a titolo abilitativo edilizio, con conseguente avvio del procedimento sanzionatorio. La società ha impugnato il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR, deducendo l’erroneità di tale inquadramento e il diverso regime sanzionatorio applicabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso richiamando la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato su un caso analogo — la sentenza n. 1659 del 2024 — dalla quale non ravvisa ragioni per discostarsi. In quella pronuncia le scaffalature sono state qualificate come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5) ed e.7), d.P.R. n. 380/2001, sulla base delle concrete caratteristiche dei manufatti.
Il giudice amministrativo valorizza le grandi dimensioni delle scaffalature, il loro solido ancoraggio su una pavimentazione in calcestruzzo, la presenza di copertura e la destinazione ad uso permanente per lo stoccaggio delle merci. Tali profili, valutati congiuntamente, fondano l’inquadramento tra gli interventi di nuova costruzione. L’analogia con il precedente è confermata dalle stesse dichiarazioni della ricorrente, che ha affermato di allestire tutte le proprie strutture con arredi e scaffalature della stessa tipologia per esigenze di identità del marchio e di efficienza dei costi.
Quanto alle dimensioni nel caso concreto, il Collegio richiama la descrizione delle strutture, estese per decine di metri e alte oltre sette metri, con opere di adeguamento e sporti, collocate a ridotta distanza dal confine di proprietà. Il carattere non transitorio è dimostrato dalla destinazione all’ordinario stoccaggio della merce. Ne consegue che il Comune ha correttamente qualificato le scaffalature come interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire, con infondatezza dei primi tre motivi, tutti basati sull’asserita erroneità di tale inquadramento.
Quanto al quarto motivo, il Collegio esclude la tesi pertinenziale. L’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001 include tra le nuove costruzioni le pertinenze che comportino un volume superiore al 20% dell’edificio principale, ma non esclude automaticamente da tale inquadramento le pertinenze di volume inferiore (viene citata TAR Salerno, sentenza n. 820 del 2018). Il Comune ben poteva quindi qualificare le scaffalature come nuova costruzione in ragione delle loro concrete caratteristiche e finalità. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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