Accesso del consigliere comunale e obbligo di ostensione della PA (TAR Campania n. 2959 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consigliere comunale è titolare di un diritto di accesso ampliato rispetto a quello ordinario, in virtù dell’art. 43 del D.lgs. n. 267/2000, che gli consente di acquisire tutte le notizie e le informazioni in possesso dell’ente utili all’espletamento del mandato. L’unico limite è la funzionalizzazione della documentazione richiesta al mandato stesso, che ne costituisce presupposto legittimante e insieme confine. Sono esorbitanti, e come tali escluse, le richieste palesemente generiche o emulative, volte a paralizzare l’attività amministrativa. L’amministrazione che non riscontri l’istanza nei termini forma un diniego tacito illegittimo, con conseguente ordine di ostensione. La valutazione del limite va compiuta con accuratezza, per non comprimere indebitamente la prerogativa.
Il Fatto
La ricorrente, nella qualità di consigliere comunale di opposizione, ha presentato istanza di accesso al Comune per ottenere copia della documentazione relativa al campo sportivo comunale sito in zona ASI. L’esigenza dichiarata era istituzionale: la verifica della corretta gestione della struttura, anche in vista di mozioni, interpellanze e interrogazioni.
Il Comune, ritualmente intimato, non ha dato alcun riscontro e non si è costituito in giudizio. Si è così formato un diniego tacito, impugnato con un unico motivo per violazione di legge ed eccesso di potere. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio generale secondo cui l’accesso documentale spetta a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante, connotato dalla strumentalità tra necessità di consultazione e contenuto del documento. Quando l’istante riveste la carica di consigliere comunale, però, la tutela si arricchisce: oltre alle norme della legge n. 241/1990, opera l’art. 43 del D.lgs. n. 267/2000, che amplia l’ambito oggettivo dell’accesso.
La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal TAR, riconosce ai consiglieri un ampio diritto di accesso a tutti gli atti dell’ente, con il solo limite della funzionalizzazione al mandato (Cons. Stato n. 12 del 2019, n. 5109 del 2000, n. 4525 del 2014). Il limite opera come presupposto e insieme come confine della prerogativa.
Il Collegio individua poi il contraltare: sono state ritenute esorbitanti le richieste palesemente generiche o emulative, perché lo strumento è finalizzato al controllo istituzionale e non può servire a strategie ostruzionistiche (Cons. Stato n. 8667 del 2022, n. 6963 del 2010, n. 929 del 2007, n. 4855 del 2006, n. 2089 del 2021). Tale vaglio va condotto con accuratezza, per evitare indebite limitazioni.
Nel caso concreto la ricorrente è legittimata e portatrice di un interesse concreto e attuale: gli atti richiesti sono connessi all’esercizio del munus. L’istanza risulta espressamente formulata per verificare la gestione del campo sportivo, a fronte di segnalazioni dei cittadini su degrado e chiusura pluriennale della struttura. L’evidente finalizzazione dell’esigenza ostensiva al ruolo rende il diniego tacito del Comune contrastante con i principi in materia.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’ente di esibire la documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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