Accesso ai contratti di locazione registrati e cessazione della materia del contendere (TAR Sardegna n. 354 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti amministrativi, la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta, intervenuta nel corso del processo e riconosciuta dalla parte istante come satisfattiva del proprio interesse, determina la cessazione della materia del contendere. La circostanza che l’amministrazione non detenga materialmente gli atti, essendo stati registrati in forma telematica semplificata, non esime il giudice dal prendere atto dell’esito satisfattivo prodotto dall’acquisizione degli estremi identificativi. La peculiare modalità di registrazione e la posizione assunta dalle parti in udienza giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. La declaratoria presuppone che l’interesse ostensivo risulti concretamente soddisfatto e non richiede una pronuncia nel merito sulla fondatezza della pretesa.

Il Fatto

La ricorrente aveva condotto in locazione ad uso abitativo un immobile. Il locatore, con raccomandata del 29.12.2021 seguita da atto di significazione del 02.03.2022, aveva comunicato la disdetta per destinare l’immobile a propria abitazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 431/1998. Rilasciato l’immobile, la conduttrice apprendeva che lo stesso era stato frazionato e locato a due nuovi soggetti, anziché adibito ad abitazione del locatore.

Per valutare l’azione di ripristino o di risarcimento davanti al giudice civile, la ricorrente presentava istanza di accesso il 23.10.2024, chiedendo gli atti successivi alla riconsegna e, in particolare, gli eventuali contratti di locazione dell’immobile in possesso dell’amministrazione. L’Agenzia delle Entrate negava l’accesso con provvedimento del 29.11.2024, sul presupposto che l’art. 18, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986 consentisse il rilascio di copie di atti registrati a soggetti non parti solo previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Da qui il ricorso, con dedotta violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio non giunge all’esame nel merito della contrapposizione tra il vincolo dell’art. 18, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986 e la portata generale del diritto di accesso riconosciuto dall’art. 22 della legge n. 241/1990. La questione resta assorbita dallo sviluppo processuale.

Costituitasi in giudizio, l’Agenzia delle Entrate depositava gli estremi inerenti alla registrazione di due contratti di locazione riguardanti l’immobile. La difesa erariale precisava che il locatore aveva utilizzato la procedura di registrazione telematica in forma semplificata, che consente di non allegare il testo contrattuale. L’amministrazione, dunque, non deteneva gli atti nella loro materialità, ma era in grado di fornire i dati identificativi delle registrazioni.

All’udienza camerale la ricorrente dichiarava che il deposito di tale documentazione era pienamente satisfattivo delle proprie ragioni e instava per la declaratoria di improcedibilità. Il Collegio prende atto dell’insorgenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’interesse ostensivo azionato ha trovato concretamente soddisfazione.

In punto di spese, il Collegio dispone l’integrale compensazione. La decisione si fonda su due rilievi: la peculiare modalità di registrazione degli atti, non detenuti dall’amministrazione evocata in giudizio, e la posizione assunta dalle parti in udienza. Il dispositivo dichiara cessata la materia del contendere, con spese compensate, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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