Ordinanza sindacale contingibile e urgente e autotutela: cessazione della materia del contendere (TAR Molise n. 138 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., opera quando sopravvenga un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, come l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato. Tale pronuncia definisce la controversia nel merito e accerta la pretesa dedotta, configurandosi quale decisione sostanziale e non di mero rito, suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata e di esecuzione in sede di ottemperanza. La domanda risarcitoria proposta con il ricorso va respinta ove la parte non dia prova del danno, della sua entità e del nesso di causalità con l’azione amministrativa, secondo i presupposti dell’art. 2043 cod. civ. Le spese seguono la soccombenza, anche in ragione del riconoscimento implicito della fondatezza delle ragioni del ricorrente.
Il Fatto
Un’organizzazione di volontariato impugnava davanti al TAR Molise l’ordinanza con cui il responsabile di settore tecnico del Comune aveva disposto, dall’1.12.2023 e fino a nuovo provvedimento, l’interdizione all’accesso di tutte le persone nell’edificio comunale ospitante la sede associativa, unitamente agli uffici della centrale unica di committenza.
Il ricorso deduceva incompetenza, violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere e violazione dei canoni di proporzionalità e partecipazione procedimentale, avanzando contestualmente domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio il Comune annullava in autotutela l’ordinanza gravata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, per effetto del sopravvenuto provvedimento di autotutela, il thema della controversia ha trovato un nuovo assetto amministrativo completamente satisfattivo dell’interesse della ricorrente. L’atto impugnato è stato definitivamente eliminato dal mondo giuridico, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda annullatoria.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui la cessazione opera quando l’attività amministrativa successiva sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, come nel caso di annullamento in autotutela degli atti impugnati (Cons. Stato, sez. VII, n. 911 del 2023). Osserva inoltre che la pronuncia definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta allorché la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse legittimo esercitato (Cons. Stato, sez. V, n. 823 del 2024).
Da ciò deriva che la sentenza, configurandosi quale decisione di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., è astrattamente suscettibile di essere posta a base di un futuro giudizio di ottemperanza, secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato, sez. VI, n. 7306 del 2020). La conclusione non pregiudica quindi le ragioni della ricorrente.
La domanda risarcitoria è invece respinta. La parte attrice non ha fornito prova del danno quantificato, né della perdita economica derivante dall’interruzione dell’attività. Il Collegio valorizza la brevità del periodo di indisponibilità della sede e l’esigenza, motivata dall’Amministrazione, di eseguire lavori urgenti di messa in sicurezza dell’edificio. Manca inoltre la dimostrazione del nesso di causalità tra l’indisponibilità temporanea della sede e l’impossibilità di svolgere le attività istituzionali di volontariato e protezione civile, per loro natura destinate allo svolgimento sul campo. Difettano dunque i presupposti dell’art. 2043 cod. civ.
Le spese sono poste a carico del Comune secondo il principio di soccombenza. La fondatezza delle ragioni della ricorrente, già suffragata in fase cautelare, è stata definitivamente riconosciuta dallo stesso provvedimento di autotutela. Le spese sono liquidate in dispositivo, con compensazione nei confronti del Ministero dell’Interno.
Nota della Redazione
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