Lottizzazione abusiva, giudicato di annullamento ed effetti ultra-partes (TAR Sardegna n. 238 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo opera, in assenza di norme specifiche nel codice del processo amministrativo, secondo le disposizioni processualcivilistiche e quindi solo inter partes, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ.. I casi di efficacia ultra-partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto impugnato e dell’indivisibilità del vizio dedotto. L’indivisibilità degli effetti presuppone un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, tale da rendere logicamente e giuridicamente inconcepibile che l’atto annullato continui a esistere per i destinatari che non lo hanno impugnato. Quando il provvedimento di contestazione di lottizzazione abusiva individui tutti i destinatari come autori della complessiva attività lottizzatoria, l’annullamento già intervenuto con sentenze definitive rende il provvedimento giuridicamente inesistente per la totalità dei destinatari. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso proposto dagli altri destinatari, ormai volto a censurare un atto improduttivo di effetti.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di appezzamenti di terreno in località “Masconi – La Capaccia”, hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Tempio Pausania ha contestato la realizzazione di una lottizzazione abusiva di natura cartolare e materiale, disponendo la cessazione dell’attività, la trascrizione nei pubblici registri immobiliari e la demolizione delle opere asseritamente abusive. Con il ricorso hanno dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata notifica della comunicazione di avvio del procedimento, la violazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/1985, l’insussistenza dei presupposti e dell’intento lottizzatorio, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché l’illegittimità dell’ordine di demolizione adottato dopo il sequestro penale.
Il Comune si è costituito per resistere. In vista dell’udienza le parti hanno depositato memorie: i ricorrenti hanno richiamato le pronunce con cui il TAR aveva già annullato il medesimo provvedimento per la mancata comunicazione di avvio del procedimento; l’Amministrazione ha dato atto della pronuncia che, su ricorso di altro proprietario, aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione in ragione del giudicato formatosi e dell’inscindibilità degli effetti dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta direttamente la questione dell’efficacia del giudicato amministrativo rispetto ai destinatari che non hanno proposto impugnazione. Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che il giudicato, in assenza di norme ad hoc nel codice del processo amministrativo, è sottoposto alle disposizioni processualcivilistiche e opera quindi solo inter partes, secondo quanto prevede l’art. 2909 cod. civ. per il giudicato civile.
I casi di efficacia ultra-partes sono pertanto eccezionali e trovano giustificazione in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto e dell’indivisibilità del vizio dedotto. L’indivisibilità degli effetti presuppone un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente prima ancora che giuridicamente, che l’atto annullato possa continuare a esistere per i destinatari che non lo hanno impugnato. Il Collegio richiama sul punto il precedente del TAR Lazio, sez. II, n. 11185 del 2021.
Nel caso concreto il provvedimento impugnato si caratterizza per l’inscindibilità degli effetti e per l’indivisibilità delle posizioni dei destinatari, tutti individuati dall’Amministrazione quali autori della complessiva attività di lottizzazione cartolare e materiale. Il giudicato formatosi sulle sentenze che hanno già annullato l’atto produce dunque i propri effetti anche sul ricorso in esame, determinando l’improcedibilità dell’impugnazione.
Il ricorso, infatti, è ormai volto a censurare, sotto profili diversi, un provvedimento giuridicamente inesistente e improduttivo di effetti per la totalità dei suoi destinatari. Il Collegio richiama espressamente la propria precedente pronuncia che, su ricorso di altro proprietario, aveva adottato la medesima soluzione in ragione del giudicato e dell’inscindibilità degli effetti dell’atto. La declaratoria di improcedibilità segue da questa ricostruzione, mentre le spese di lite sono compensate in ragione della complessità della fattispecie trattata.
Nota della Redazione
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